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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9753/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare "genetica" di interdizione dall'esercizio della qualita' di imprenditore e di amministratore per un anno, emessa per il reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000. Il ricorrente deduce che non sussiste la gravita' indiziaria in ordine all'essere autore della presentazione della dichiarazione IVA: egli aveva ceduto le quote societarie e lasciato la carica prima della presentazione della dichiarazione, avrebbe soltanto annotato fatture inesistenti nel periodo in cui era amministratore e, secondo la difesa, la mera annotazione non integra il reato se la dichiarazione viene poi presentata dal successore; inoltre si eccepisce che la presentazione sarebbe stata materialmente effettuata dallo studio del commercialista usando la smart card dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale del riesame di Brescia per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito principi di diritto vincolanti per il giudizio di rinvio: il tribunale del riesame deve valutare la gravita' indiziaria in relazione all'imputazione provvisoria (cioe' ai fatti e alla qualificazione giuridica contestati dal P.M.) e non puo' formulare autonome ricostruzioni fattuali o mutare la contestazione; inoltre ha chiarito che il reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale contenente elementi passivi fittizi, mentre la sola acquisizione o registrazione di fatture inesistenti, se intervenuta prima della presentazione e in assenza di partecipazione alla materialita' della dichiarazione, e' penalmente irrilevante ai fini del delitto di dichiarazione fraudolenta.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000, art. 2

    "... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi"; "Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria"

    Il delitto si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale contenente elementi passivi fittizi; la mera registrazione o acquisizione di fatture inesistenti, se avvenuta prima della presentazione e senza che l'agente partecipi alla materialita' della dichiarazione, non integra il reato di dichiarazione fraudolenta.

  • Sez. 3, n. 23229/2012 (giurisprudenza)

    richiamata nel testo come principio di diritto sulla irrilevanza della sola annotazione contabile quando l'agente cessa dalla carica prima della presentazione

    Principio secondo cui l'amministratore che ha registrato fatture inesistenti e poi e' cessato prima della presentazione della dichiarazione non e' responsabile del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 rispetto alla dichiarazione presentata dal successore.

  • Sez. 3, n. 52752/2014 (Vidi)

    citata per l'affermazione che il delitto si consuma al momento della presentazione della dichiarazione e che occorre verificare se gli elementi falsi siano confluiti nella dichiarazione

    Ribadito che comportamenti prodromici (annotazione contabile, acquisizione di falsi) sono penalmente irrilevanti se non si dimostra che quegli elementi sono poi confluiti nella dichiarazione effettivamente presentata dall'agente.

  • Sez. 2, n. 29429/2011 (Scaccia)

    principio sul limite della cognizione del tribunale del riesame rispetto ai fatti posti a fondamento della misura cautelare

    Il tribunale del riesame non puo' sostituire o integrare i fatti indicati dal P.M. con ipotesi accusatorie autonome; puo' confermare la misura per ragioni diverse ma entro i limiti della contestazione provvisoria.

  • Sez. 6, n. 16020/2019 (Calanna)

    esemplificativa circa l'illegittimita' della decisione del riesame se fondata su una ricostruzione fattuale autonoma rispetto all'imputazione

    Conferma il divieto per il giudice del riesame di formulare autonome ricostruzioni difformi dai fatti contestati dal P.M., pena la nullita' della decisione per difetto di iniziativa del P.M.

Massime di principio

  • Per i reati di dichiarazione fraudolenta (art. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000) il momento consumativo e' la presentazione della dichiarazione fiscale: azioni prodromiche come acquisizione o registrazione di fatture inesistenti sono penalmente irrilevanti se l'agente cessa dall'incarico prima della presentazione e non partecipa alla materialita' della dichiarazione.
  • Nel giudizio di riesame cautelare il tribunale deve valutare la gravita' indiziaria rispetto ai fatti e alla qualifica giuridica formalmente contestati dal Pubblico Ministero; non puo' formulare autonome ipotesi fattuali o mutare l'imputazione.
  • Se la misura cautelare e' stata adottata in ragione dell'essere l'indagato l'autore materiale della presentazione della dichiarazione, il giudice del riesame deve accertare se vi siano elementi concreti e specifici che colleghino l'indagato a quella materialita' (es. sottoscrizione, uso diretto di smart card, ordine di presentazione), altrimenti la gravita' indiziaria puo' mancare.
  • La cessione delle quote societarie e la consegna dei documenti al successore prima della presentazione della dichiarazione sono elementi di fatto rilevanti e possono escludere la responsabilita' dell'ex amministratore per il reato di dichiarazione fraudolenta, salvo prova contraria che dimostri un'accollazione o una partecipazione effettiva alla presentazione.
  • Se il P.M. ritiene sussistente un diverso assetto di responsabilita' (per es. concorso di persone), e' necessario che formalizzi tale contestazione; il tribunale del riesame non puo' integrare d'ufficio i fatti ad altre fonti probatorie non previste nell'imputazione provvisoria.
  • La mera apparenza della nomina del successore (ossia la prova che la nomina sia fittizia) e' un elemento che il giudice deve valutare con attenzione: occorre prova concreta per ritenere che l'amministratore cessato abbia in realta' mantenuto il controllo e pertanto concorso nella presentazione.

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