Cassazione Penale, Sentenza n. 7706/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'opponibilità di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca (disposto nel procedimento penale per reati fiscali) rispetto a un pignoramento immobiliare trascritto anteriormente (7/12/2012) nell'ambito di una procedura esecutiva civile, con conseguente vendita degli immobili e deposito delle somme ricavate sui conti intestati al notaio Rizzonelli. L'Avvocatura dello Stato deduceva la prevalenza della confisca (anche per equivalente) sui diritti dei creditori e contestava la legittimazione del curatore, l'operatività delle norme antimafia e penali invocate (art. 240 ss. c.p., art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, ecc.), nonché la limitazione dell'opponibilità del sequestro alla sola somma di 60.000 euro. Il Fallimento e il notaio chiedevano invece che fosse riconosciuta la legittimità del subentro del curatore nella procedura esecutiva, la natura di provento delle somme depositate e la restituzione dell'intero importo di 98.004,89 euro, nonché la mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro/preclusione sulle somme già derivanti da vendite giudiziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi (quelli proposti dall'Avvocatura dello Stato e quelli del Fallimento Conar e del notaio). Ha confermato i principi secondo cui: (i) il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo e può subentrare nella procedura esecutiva (artt. 42, 43 e 107 legge fall.); (ii) il notaio, in quanto organo delegato dell'esecuzione, non ha legittimazione diretta a chiedere la revoca delle misure ablative in relazione alle somme; (iii) la trascrizione del pignoramento anteriormente al sequestro rende opponibile il titolo del pignorante (e protegge il terzo acquirente di buona fede) limitando l'efficacia del sequestro/confisca rispetto a terzi acquisitori; (iv) la confisca per equivalente può colpire somme derivanti da vendite giudiziali, ma la tutela dei terzi e dei creditori va valutata anche in riferimento alla disciplina previgente e ai limiti di applicazione delle norme antimafia; (v) non è consentita l'applicazione retroattiva di disposizioni successive che peggiorino la posizione dei terzi (divieto di applicare ex novo a situazioni concluse una disciplina meno favorevole). Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza della Corte d'appello che aveva riconosciuto l'opponibilità del pignoramento ma limitato l'effetto restitutorio alla somma pari al credito trascritto (60.000 euro), rigettando invece le richieste di restituzione per l'intero importo avanzate dal Fallimento/notaio.
Norme richiamate
art. 107, legge fall.
Il curatore subentra alle azioni esecutive pendenti e può proseguire le esecuzioni iniziate anteriormente al fallimento; gli atti trascritti dopo il pignoramento sono inopponibili al curatore nella misura in cui ledono gli effetti sostanziali e processuali del pignoramento
art. 42 e 43 legge fall.
Attribuiscono al curatore la gestione della massa attiva e la legittimazione a esercitare i diritti relativi ai beni del fallito, giustificando il suo potere di chiedere la revoca del sequestro e di subentrare nelle procedure esecutive
art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Disciplina la confisca per equivalente nei reati tributari; può colpire somme e beni riconducibili al profitto del reato, e la sua applicazione è valutata anche rispetto alla natura e alla provenienza delle somme (ma sono richiamati limiti di tutela dei terzi)
art. 2913 cod. civ.
La trascrizione del pignoramento produce efficacia nei confronti dei terzi e rende inefficaci gli atti trascritti o iscritti successivamente; valutata dal Collegio in relazione all'opponibilità del sequestro preventivo
art. 2915 cod. civ.
Regola l'inopponibilità del sequestro trascritto successivamente al pignoramento nei confronti del terzo acquirente di buona fede; principio applicato per escludere la confisca dopo l'acquisto da parte del terzo quando il pignoramento era anteriore
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma che ha esteso talune disposizioni del codice antimafia ad altre forme di confisca; la Corte ha valutato con cautela la sua estensione e ha escluso l'applicazione retroattiva a situazioni definite anteriormente al suo mutamento interpretativo/legislativo
art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
"la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro..."
Prevede forme di tutela del terzo creditore di buona fede e dei diritti reali anteriori al sequestro; tuttavia la tutela è modulata e può essere parziale (es. limiti di soddisfacimento previsti dal codice antimafia)
art. 317 d.lgs. n. 14/2019
Previsione normativa che richiama il codice antimafia in materia di prevalenza delle misure cautelari sul vincolo fallimentare; la Corte ha ritenuto che non possa trovare applicazione retroattiva al caso di specie, essendo entrata in vigore successivamente agli eventi processuali
art. 240 e ss. cod. pen.
Norme in materia di confisca penale; la loro applicazione e interazione con altre disposizioni (antimafia, norme sul fallimento, norme civili sul pignoramento) è stata oggetto di valutazione e bilanciamento dal Collegio
Massime di principio
- Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo e può subentrare automaticamente nelle procedure esecutive avviate prima della dichiarazione di fallimento (art. 107 legge fall.).
- Se il pignoramento immobiliare è stato trascritto prima del sequestro preventivo, la trascrizione protegge il pignorante e il terzo acquirente di buona fede: la confisca disposta successivamente non può colpire la proprietà già trasferita al terzo, e l'effetto dell'ablazione è limitato dalle trascrizioni anteriori (art. 2913 e 2915 c.c.).
- La confisca per equivalente può interessare somme derivanti da vendite giudiziali, ma la loro opponibilità ai creditori e la misura della soddisfazione dipendono dall'ordine temporale delle trascrizioni e dalla disciplina applicabile al momento dei fatti; non è ammessa l'applicazione retroattiva di regole peggiorative a situazioni definitivamente regolate.
- Il notaio, in qualità di organo esecutivo delegato e depositario delle somme, non ha titolo autonomo a chiedere la revoca di misure ablative a tutela delle somme se non travalicando la sua funzione di esecutore; tale legittimazione spetta al curatore o ai soggetti titolari del diritto sostanziale.
- La disciplina antimafia (es. d.lgs. n. 159/2011) riconosce tutele al terzo creditore anteriore al sequestro, ma tali tutele possono essere parziali (limiti all'indennizzo/soddisfacimento) e devono essere armonizzate con i diritti dei creditori erariali e con l'ordine cronologico delle formalità.
- In situazioni miste (procedura esecutiva civile e procedimento penale con sequestro/confisca) il giudice deve bilanciare la tutela dei terzi di buona fede, i diritti dei creditori e l'interesse pubblico alla confisca, tenendo conto della normativa vigente al momento in cui si sono perfezionate le operazioni traslative o le trascrizioni.
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