Cassazione Penale, Sentenza n. 30459/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente censura che il Tribunale avrebbe travisato la deposizione del teste Massimo Iob (RSSP dell'azienda). Da quella deposizione, secondo la ricorrente, si sarebbe dovuto evincere il venir meno del danno o del pericolo connessi al reato (presupposto per l'accoglimento dell'oblazione speciale), mentre il Tribunale ha ritenuto che gli interventi attuati non eliminassero adeguatamente il rischio, rilevando carenze nelle misure tecniche e organizzative (mancata definizione di modalità di comunicazione verbale tra operatori a piedi e su mezzi, assenza di procedure per movimentazione/sblocco/ripristino dei carri cesti in avaria, accessi all'area limitati solo parzialmente e altri interventi solo programmati).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In fatto il Tribunale di Udine aveva ammesso l'oblazione ordinaria per il capo A), respinto la domanda di oblazione speciale per il capo B) e condannato l'imputata a 2.200 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 71 d.lgs. 81/2008. La Corte di legittimità ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato, in termini non manifestamente illogici o contraddittori, il mancato riconoscimento dell'oblazione speciale sulla base delle prove raccolte e che non sussista travisamento della prova in senso macroscopico. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; alla declaratoria è seguito l'onere delle spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissato in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 81/2008
Norma sostanziale penale che punisce specifiche violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; nel caso è la fattispecie contravvenzionale per cui la ricorrente è stata condannata all'ammenda.
art. 162-bis cod. pen.
Disciplina l'oblazione per le contravvenzioni con pene alternative: il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che siano eliminate o comunque venute meno le conseguenze dannose o pericolose del reato come condizione per l'accoglimento dell'oblazione facoltativa e deve motivare tale accertamento, anche in modo succinto.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non sussista colpa nella proposizione del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione al principio secondo cui la dichiarazione di inammissibilità può comunque comportare il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che non si accerti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per ottenere l'oblazione speciale il ricorrente deve dimostrare con elementi chiari e concreti che le conseguenze dannose o pericolose del reato sono state eliminate; mere programmazioni future o interventi solo parzialmente attuati non sono sufficienti.
- Il giudice di merito deve motivare il proprio convincimento circa l'esistenza o meno delle condizioni per l'oblazione, ma la motivazione può essere anche succinta se logicamente congrua.
- In sede di Cassazione la revisione è limitata: non si procede a re-interpretazione del merito delle prove salvo il caso di travisamento evidente e macroscopico; per impugnare con successo occorre dimostrare un errore manifesto nella trasposizione probatoria operata dal giudice di merito.
- Chi propone ricorso deve valutare il rischio economico della inammissibilità: la declaratoria può comportare condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo prova dell'assenza di colpa nella scelta di proporre il ricorso.
- In controversie tecniche di sicurezza sul lavoro è utile produrre documentazione tecnica dettagliata e attestazioni puntuali sull'effettiva attuazione delle misure (procedure scritte, prove di formazione, verbali di intervento, verifiche sul campo) per convincere il giudice dell'eliminazione del rischio.
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