Sentenza n. 702/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di revoca di nulla osta al lavoro subordinato – codice pratica P-MI/L/Q/2022/102218 – MI5607487911, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano in data 28.11.2024 e notificato in data 26.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del Decreto Flussi 2021
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia sulla base di un nulla osta richiesto da un datore di lavoro, deduceva che il datore fosse divenuto indisponibile a instaurare il rapporto e che tale circostanza gli impedisse di sottoscrivere il contratto di soggiorno. Con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e la motivazione apparente, sostenendo che la Prefettura non avesse esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e avesse utilizzato formule prestampate senza riferirle concretamente al caso. Con il secondo motivo deduceva la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 22, commi 5-ter e 11, d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Sosteneva che, essendo l'impossibilità di sottoscrivere il contratto imputabile esclusivamente all'irreperibilità o al ripensamento del datore, la Prefettura non avrebbe dovuto revocare il nulla osta, ma convocare direttamente il lavoratore per consentirgli di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. A suo avviso, l'art. 22, comma 11, avrebbe dovuto applicarsi anche quando il rapporto non fosse ancora stato formalmente instaurato, ma il lavoratore fosse già titolare del nulla osta. Contestava inoltre la rilevanza della mancata presentazione alla convocazione, deducendo di non averne avuto conoscenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998, entro quindici giorni dall'ingresso il datore di lavoro e il lavoratore devono sottoscrivere il contratto di soggiorno; le parti sono necessariamente il datore che ha richiesto il nulla osta e il lavoratore cui l'ingresso si riferisce. Tale requisito mira a impedire che il nulla osta venga ottenuto sulla base di proposte lavorative meramente apparenti. Il Tribunale ha ritenuto che il permesso per attesa occupazione presupponga la valida instaurazione e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il mero possesso del nulla osta. Poiché nel caso concreto il rapporto non era mai stato instaurato, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno comportava necessariamente la revoca del nulla osta. L'assenza di una diversa possibilità occupazionale originaria, dedotta nelle osservazioni procedimentali, è stata inoltre valorizzata dal giudice. La natura vincolata della revoca ha reso non decisivi i rilievi sulla partecipazione procedimentale e sulla motivazione. Il richiamo alla circolare ministeriale del 20 agosto 2007 è stato ritenuto inidoneo a derogare alle disposizioni legislative, anche per la sua risalenza e per le modifiche normative intervenute. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis.
La sottoscrizione deve avvenire tra il lavoratore e il datore che ha richiesto il nulla osta; la mancata instaurazione del rapporto impedisce il perfezionamento del contratto di soggiorno.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone, secondo il giudice, che un rapporto di lavoro si sia previamente instaurato.
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
Il datore che ha richiesto l'ingresso deve confermare la richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione entro il termine previsto dalla disposizione.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno [...] Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro [...] può [...] beneficiare degli effetti ad essa correlati.
La disposizione tutela il lavoratore che perda un rapporto di lavoro validamente instaurato; non si applica quando il rapporto non sia mai iniziato.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni dell'interessato sono state presentate, ma i relativi vizi partecipativi non incidono sull'esito quando la revoca del nulla osta è ritenuta obbligata.
art. 2, comma 9-ter, l. 241/1990
La disposizione è richiamata con riferimento all'istanza di esercizio del potere sostitutivo, senza costituire il fondamento della decisione di merito.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone la previa e valida instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la sua successiva cessazione; non è sufficiente il possesso del nulla osta al lavoro.
- Quando il lavoratore entrato in Italia in forza di un nulla osta non sottoscrive il contratto di soggiorno e il rapporto di lavoro non viene mai instaurato, la mancata sottoscrizione non integra la perdita di un posto di lavoro, sicché non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998.
- Il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta; la previsione è diretta a evitare l'ingresso di cittadini stranieri sulla base di proposte occupazionali solo apparenti o non effettive.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato determina la revoca del nulla osta rilasciato per quello specifico rapporto, senza che una circolare amministrativa possa derogare alle condizioni stabilite dalla legge.
- Quando la revoca del nulla osta costituisce conseguenza vincolata della mancata instaurazione del rapporto di lavoro, le censure relative alla partecipazione procedimentale e alla motivazione non possono condurre all'annullamento se non incidono sull'esito obbligato del procedimento.
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