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Parere

Parere n. 315/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor Fabrizio Schiattarella, contro l’A.S.L. Napoli 2 Nord - Distretto 35 (Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida), nonché nei confronti dei signori Vincenzo Bianco, Lucio Guida, Vincenzo Capuano ed Elena Napolitano, per l’annullamento della nota prot. n. 40308 del 21 settembre 2023 con cui l’ASL non ha dato seguito alla richiesta di revoca dell’assegnazione dei pazienti residenti nel Comune di Bacoli ai pediatri esercenti in ambiti territoriali diversi e, al contempo, di ridurre i massimali dei pediatri esercenti nell’ambito territoriale di bacoli.

Giustizia amministrativa202401342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota prot. n. 40308 del 21 settembre 2023, con cui l’A.S.L. Napoli 2 Nord ha negato la revoca dell’assegnazione di pazienti residenti a Bacoli a pediatri operanti in altri ambiti territoriali e la riduzione dei massimali dei pediatri dell’ambito di Bacoli.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente, risultato primo nella graduatoria per trasferimento regionale relativa all’ambito territoriale carente di Bacoli e successivamente insediatosi quale pediatra titolare, contesta che l’A.S.L., nelle more della procedura concorsuale, abbia redistribuito gli assistiti rimasti privi di pediatra tra medici operanti in ambiti territoriali diversi, anziché conferire incarichi provvisori destinati a cessare con l’insediamento del titolare. Deduce la violazione degli artt. 30, 32 e 35 dell’ACN 2022 e l’eccesso di potere, lamentando che soltanto una parte dei pazienti assegnatigli risieda nell’ambito di Bacoli e chiedendo la riassegnazione dei pazienti già appartenuti alla pediatra collocata in quiescenza. Il Ministero della salute sostiene l’infondatezza del ricorso, richiamando il principio di libera scelta del medico previsto dall’art. 19, comma 2, della legge n. 833/1978 e ritenendo che l’incarico provvisorio fosse possibile soltanto in mancanza di alternative organizzative. La Sezione esamina inoltre la giurisdizione, distinguendo la controversia sull’organizzazione del servizio pubblico dal rapporto convenzionale individuale tra medico e ASL.

Il parere

La Sezione ritiene ammissibile il ricorso straordinario, riconoscendo la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. La controversia riguarda infatti le modalità autoritative di organizzazione e distribuzione degli assistiti, lesive dell’interesse legittimo del medico al rispetto della disciplina dell’ACN 2022, e non il rapporto convenzionale di natura para-subordinata, che avrebbe invece radicato la giurisdizione ordinaria. Nel merito, il motivo è ritenuto fondato. L’art. 35 dell’ACN 2022 imponeva all’A.S.L., in attesa del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato, di utilizzare l’incarico provvisorio, destinato a cessare con l’inserimento del pediatra titolare. Le assegnazioni effettuate ad altri pediatri non sono cessate con l’insediamento del ricorrente e risultano quindi illegittime, salvo il diritto degli assistiti di scegliere espressamente di rimanere con il pediatra presso il quale sono già in cura o di optare successivamente per un medico diverso. La Sezione dispone pertanto l’accoglimento del ricorso nei limiti indicati in motivazione: i pazienti già assegnati alla pediatra collocata in quiescenza devono essere assegnati al ricorrente, previa concessione di un breve e congruo termine per manifestare la volontà di rimanere con il pediatra attuale.

Osservazioni

Giurisdizione

La controversia riguarda le modalità di organizzazione del servizio sanitario e di distribuzione degli assistiti, adottate dall’ASL nell’esercizio di poteri amministrativi. Il medico convenzionato agisce a tutela di un interesse legittimo, con conseguente giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e ammissibilità del ricorso straordinario.

Art. 35 ACN 2022 - Incarico provvisorio

Nelle more del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato l’ASL avrebbe dovuto conferire uno o più incarichi provvisori, destinati a cessare con l’inserimento del pediatra titolare. La permanenza delle assegnazioni ad altri pediatri dopo l’insediamento del ricorrente viola tale disciplina.

Art. 19, comma 2, legge n. 833/1978 - Libera scelta del medico

L’applicazione dell’art. 35 dell’ACN 2022 non contrasta con la libera scelta del medico, poiché gli assistiti devono poter manifestare la volontà di rimanere con il pediatra provvisorio o scegliere un medico diverso anche dopo la riassegnazione al pediatra titolare.

Modalità di riassegnazione degli assistiti

I pazienti già assegnati alla pediatra collocata in quiescenza devono essere assegnati al ricorrente, previa concessione di un breve ma congruo termine per esprimere la volontà di restare con il pediatra presso il quale sono attualmente in cura, ferma la possibilità di ulteriori scelte successive.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto presso il Consiglio di Stato

    Consente il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato nei casi previsti.

  • art. 19, comma 2, legge 23 dicembre 1978, n. 833

    principio della libera scelta del medico di fiducia

    La libertà di scelta dell’assistito deve essere preservata anche nell’attuazione dell’assegnazione prevista dall’ACN 2022.

  • art. 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Il rapporto convenzionale del pediatra di libera scelta non determina, di per sé, l’inserimento del medico nella struttura organizzativa dell’ASL come dipendente.

  • art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

    giurisdizione esclusiva nelle controversie relative ai pubblici servizi

    La Sezione esclude che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva, trattandosi di contestazione sulle modalità organizzative del servizio e non sul fatto dell’erogazione del servizio sanitario al pubblico.

  • art. 30 ACN 2022

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina delle assegnazioni degli assistiti.

  • art. 32, comma 5, lett. a), ACN 2022

    Disciplina il criterio della graduatoria per trasferimento regionale in base al quale il ricorrente è risultato primo.

  • art. 35 ACN 2022

    L’incarico provvisorio è conferito con durata non superiore a dodici mesi e cessa, tra l’altro, al momento dell’inserimento del pediatra titolare.

    Impone, nelle more dell’incarico a tempo indeterminato, il ricorso all’incarico provvisorio e stabilisce la cessazione dello stesso con l’insediamento del titolare.

  • art. 19, comma 7, ACN 2022

    graduatoria aziendale di disponibilità

    Individua lo strumento da utilizzare per il conferimento degli incarichi provvisori secondo l’art. 35 dell’ACN 2022.

  • Cass., Sez. Un., 1 dicembre 2000, n. 1241

    Richiamata per distinguere le controversie sul rapporto convenzionale, devolute al giudice ordinario, da quelle relative all’esercizio di poteri autoritativi nell’organizzazione del servizio pubblico.

Massime di principio

  • La controversia promossa da un medico di libera scelta contro le modalità autoritative con cui un’ASL organizza e distribuisce gli assistiti attiene all’esercizio del potere amministrativo e rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche se il medico opera in regime convenzionale e non come dipendente dell’ente.
  • Quando l’ACN applicabile prevede il conferimento di un incarico provvisorio nelle more dell’assegnazione dell’incarico a tempo indeterminato, l’amministrazione non può sostituire tale istituto con una redistribuzione stabile degli assistiti tra medici operanti in altri ambiti territoriali.
  • L’incarico provvisorio previsto dall’ACN cessa con l’inserimento del pediatra titolare; le assegnazioni degli assistiti effettuate nell’ambito dell’incarico provvisorio devono quindi essere riesaminate al momento dell’insediamento del titolare.
  • La riassegnazione degli assistiti al pediatra titolare non viola il principio di libera scelta del medico se agli assistiti è previamente riconosciuta la possibilità di confermare il pediatra presso il quale sono già in cura o di scegliere un medico diverso.
  • Il rispetto della disciplina organizzativa dell’ACN e il principio di libera scelta dell’assistito devono essere coordinati mediante una riassegnazione al pediatra titolare accompagnata da un termine congruo per l’eventuale scelta alternativa dell’assistito.

Riassegnazione degli assistiti a seguito dell’insediamento del pediatra titolare

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un pediatra di libera scelta contro l’A.S.L. Napoli 2 Nord, in relazione alla distribuzione degli assistiti dell’ambito territoriale di Bacoli. Il ricorrente, risultato primo nella procedura per il conferimento dell’incarico vacante, contestava il mantenimento di pazienti assegnati ad altri pediatri operanti in ambiti diversi.

Fatti e domanda del ricorrente

A seguito del collocamento in quiescenza della pediatra titolare dell’ambito di Bacoli, circa 1.100 assistiti erano rimasti privi di pediatra. Nelle more della procedura concorsuale, l’ASL aveva assegnato parte degli assistiti a pediatri già operanti in altri ambiti territoriali.

Il ricorrente, una volta insediatosi quale pediatra titolare, aveva appreso di avere circa 300 pazienti, dei quali soltanto 100 residenti nell’ambito di Bacoli e circa 200 già appartenenti al suo precedente ambito di Pozzuoli. Aveva quindi chiesto la revoca delle assegnazioni effettuate a favore di pediatri operanti fuori ambito e la riduzione dei relativi massimali.

Questione di giurisdizione

La Sezione qualifica la posizione fatta valere dal ricorrente come interesse legittimo. La contestazione non riguarda il rapporto convenzionale individuale tra medico e ASL, né il trattamento economico o giuridico del professionista, ma le modalità con cui l’amministrazione ha organizzato il servizio pubblico e distribuito gli assistiti.

Il rapporto convenzionale del medico di libera scelta non determina l’inserimento del professionista nella struttura organizzativa dell’ASL come dipendente. Tuttavia, quando il medico contesta l’esercizio di poteri autoritativi relativi all’organizzazione del servizio e deduce la violazione della disciplina applicabile, la controversia appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Il ricorso straordinario è quindi ammissibile.

Disciplina dell’incarico provvisorio

L’art. 35 dell’ACN 2022 prevede che, in attesa del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato, l’azienda possa conferire un incarico provvisorio utilizzando la graduatoria aziendale di disponibilità. L’incarico ha durata non superiore a dodici mesi e cessa, tra l’altro, al momento dell’inserimento del pediatra titolare, previa comunicazione dell’azienda.

Secondo la Sezione, la disposizione imponeva all’ASL di utilizzare l’istituto dell’incarico provvisorio durante la pendenza della procedura concorsuale. Gli incarichi provvisori avrebbero dovuto cessare con l’insediamento del ricorrente. La permanenza delle assegnazioni presso altri pediatri anche dopo tale momento non è conforme all’art. 35 dell’ACN 2022.

Coordinamento con la libera scelta del medico

Il Ministero aveva sostenuto che il principio di libera scelta del medico, previsto dall’art. 19, comma 2, della legge n. 833/1978, prevalesse sulla disciplina dell’ACN 2022. La Sezione chiarisce però che non sussiste un conflitto tra le due discipline.

L’assegnazione degli assistiti al pediatra titolare non impedisce infatti agli stessi di scegliere un medico diverso. In particolare, agli assistiti deve essere riconosciuto un breve ma congruo termine per dichiarare la volontà di rimanere con il pediatra presso il quale sono già in cura. Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare una diversa scelta anche successivamente alla riassegnazione.

Esito e conseguenze operative

Il ricorso è accolto nei limiti indicati in motivazione. Tutti i pazienti già assegnati alla pediatra collocata in quiescenza e successivamente redistribuiti tra altri pediatri devono essere assegnati al ricorrente, salvo che manifestino la volontà di rimanere con il pediatra attuale o scelgano successivamente un medico diverso.

La soluzione adottata soddisfa contemporaneamente l’interesse del ricorrente al rispetto dell’ACN 2022 e il diritto degli assistiti alla libera scelta del medico di fiducia.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaTutela del terzo

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