Sentenza n. 1850/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta n. 15/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Valle d’Aosta che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dal lotto n. 1 di una gara per servizi integrati di gestione delle apparecchiature biomedicali e contro la successiva aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava l’esclusione dalla gara, deducendo: 1) che i requisiti relativi alla qualificazione e alla composizione del personale costituissero requisiti di esecuzione, verificabili dopo la stipula del contratto, e non condizioni di ammissibilità dell’offerta; invocava inoltre il principio di tassatività delle cause di esclusione; 2) il mancato ricorso al soccorso istruttorio, con riguardo alla mancata indicazione del diploma di laurea di un tecnico e all’asserita inidoneità del profilo della dipendente amministrativa, che avrebbe potuto essere sostituita in fase esecutiva; 3) la violazione della segretezza delle offerte, in relazione all’apertura e alla valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata. L’esclusione era stata disposta perché l’offerta tecnica non dimostrava il possesso dei requisiti minimi prescritti per il personale amministrativo e per alcuni tecnici, con conseguente disponibilità di un numero di tecnici inferiore ai cinque tecnici senior richiesti dalla lex specialis.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, prescindendo dall’eccezione di inammissibilità per asserita mera riproposizione delle censure di primo grado. Ha ritenuto che il combinato disposto degli artt. 7.1 e 7.5 del capitolato e degli artt. 16 e 22 del disciplinare imponesse già in sede di offerta tecnica la disponibilità di un addetto amministrativo e di cinque tecnici in possesso di specifici requisiti, da comprovare mediante curricula. La carenza documentale rendeva inutilizzabile parte del personale indicato e determinava il mancato raggiungimento del numero minimo richiesto; pertanto, la questione riguardava l’ammissibilità e la valutazione dell’offerta tecnica, non un requisito meramente esecutivo. Il principio di tassatività delle cause di esclusione non era pertinente, poiché l’esclusione derivava dalla non conformità dell’offerta alle caratteristiche minime della lex specialis e non dalla mancanza di un requisito soggettivo di partecipazione. È stato escluso il soccorso istruttorio perché l’art. 14 del disciplinare, in attuazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, consentiva di sanare le carenze della documentazione amministrativa, ma non quelle relative all’offerta tecnica o economica; nel caso concreto l’incompletezza riguardava proprio la documentazione tecnica. Il richiamo al principio di equivalenza è stato ritenuto inconferente e comunque non supportato da elementi concreti idonei a dimostrare l’equivalenza dell’esperienza del personale. È stata infine respinta la censura sulla segretezza delle offerte, ritenuta generica, poiché la valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata era espressamente prevista dall’art. 22 del disciplinare. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Il Consorzio è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle due parti costituite; spese compensate nei confronti dell’Azienda Usl non costituita.
Norme richiamate
art. 7.1 del capitolato tecnico
disponibilità di un addetto amministrativo e di 5 tecnici, dotati di requisiti minimi
La disponibilità del personale nel numero e con i requisiti prescritti costituisce caratteristica minima dell’offerta tecnica e condizione di ammissibilità.
art. 7.5 del capitolato tecnico
sostituzione del personale dichiarato in sede di offerta ... utilizzando personale di pari qualifica ed esperienza (o superiore)
La disposizione disciplina la sostituzione del personale dopo la stipula del contratto e non trasforma in requisito meramente esecutivo la presenza del personale richiesto in sede di offerta.
art. 16 del disciplinare di gara
CV del personale tecnico/amministrativo che verrà impiegato nel servizio da cui sia possibile verificare e valutare i requisiti indicati nell’art. 7.5 del Capitolato tecnico e d’Oneri
La mancata allegazione di curricula idonei a dimostrare i requisiti del personale determina la non valutabilità dell’offerta tecnica e può comportare l’esclusione.
art. 22 del disciplinare di gara
alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare
La commissione deve verificare preliminarmente la presenza della documentazione prescritta; la valutazione delle offerte tecniche avviene in seduta riservata secondo la lex specialis.
art. 14 del disciplinare di gara
possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica
Il soccorso istruttorio è escluso per le carenze riguardanti l’offerta tecnica o economica, quando incidono sulla sua completezza e valutabilità.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio opera nei limiti stabiliti dalla legge e dalla lex specialis; non consente di integrare o modificare la documentazione costitutiva dell’offerta tecnica.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Richiamati quali disposizioni processuali applicabili alla decisione dell’appello in materia di contratti pubblici.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prescrive, quale contenuto minimo dell’offerta tecnica, la disponibilità di un determinato numero di addetti dotati di specifici requisiti e impone la produzione dei relativi curricula, la carenza dei requisiti documentati incide sull’ammissibilità e sulla valutabilità dell’offerta, non soltanto sull’esecuzione del contratto.
- La previsione della sostituzione del personale dopo la stipula del contratto non rende meramente esecutivi i requisiti del personale che la lex specialis richiede di indicare e documentare già in sede di offerta; essa disciplina una fase diversa e presuppone il rispetto dei requisiti minimi nell’offerta originaria.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce l’esclusione di un’offerta tecnica non conforme alle caratteristiche minime espressamente stabilite dalla lex specialis, quando la non conformità impedisca la valutazione dell’offerta o determini il mancato raggiungimento di un requisito minimo essenziale.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare la documentazione costitutiva dell’offerta tecnica o economica, se la lex specialis ne limita l’operatività alla documentazione amministrativa e la carenza incide sulla completezza e valutabilità dell’offerta.
- Il principio di equivalenza non può essere invocato in modo generico per superare la carenza dei requisiti minimi del personale: l’operatore deve allegare elementi concreti e pertinenti dai quali risulti l’equivalenza della qualificazione o dell’esperienza.
- La valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata non viola, di per sé, la segretezza delle offerte quando tale modalità sia prevista dalla lex specialis e non siano indicati concreti elementi di alterazione della par condicio.
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