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Sentenza

Sentenza n. 1026/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimozione di opere edilizie abusive, unitamente al verbale di sopralluogo e alla relazione tecnica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la demolizione di varie opere realizzate presso un fabbricato rurale e terreni di proprietà o riconducibili anche a terzi: ampliamenti planimetrici e volumetrici del fabbricato, mutamento della destinazione d’uso da agricola a residenziale, terrazzi, coperture metalliche e ulteriori manufatti. Ha dedotto, anzitutto, difetto di istruttoria, errore sui presupposti e omessa considerazione dei titoli edilizi e della documentazione tecnica successiva al permesso di costruire originario, tra cui DIA, autorizzazione archeologica, collaudo sismico, comunicazione di ultimazione lavori e autorizzazioni sanitarie. Ha sostenuto che alcune opere fossero pertinenziali o comunque non correttamente qualificate come terrazzi e coperture. Ha inoltre dedotto la sanabilità degli interventi, anche in ragione della sopravvenuta destinazione urbanistica dell’area a zona U2 del PUC, nonché la carenza di interesse pubblico alla demolizione. Infine, ha contestato l’applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, ritenendo che le opere avrebbero dovuto essere ricondotte alla parziale difformità disciplinata dall’art. 34, e ha dedotto difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere rimosso i due terrazzi e le coperture metalliche e di avere presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 per le opere residue.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha respinto il ricorso, preferendo decidere nel merito nonostante i possibili profili di sopravvenuta improcedibilità derivanti dalla rimozione di alcune opere e dalla presentazione dell’istanza di sanatoria. Quanto al difetto di istruttoria, il Collegio ha rilevato che l’ordinanza si fondava su un accertamento tecnico puntuale e coerente, effettuato mediante confronto tra lo stato dei luoghi e i titoli edilizi, con individuazione di differenze misurabili nell’ingombro, nella volumetria, nell’altezza, nella distribuzione dei livelli e nella presenza di opere non assentite. La comunicazione di fine lavori e il collaudo non costituiscono titoli abilitativi per opere difformi; l’autorizzazione archeologica non sostituisce il titolo edilizio; le DIA SUAP del 2008 non risultavano riferibili agli ampliamenti, al cambio di destinazione d’uso, ai terrazzi e alle coperture contestati. Anche la relazione tecnica di parte riconosceva la permanenza di difformità per le opere residue. Quanto alla sanabilità, il TAR ha affermato che la mera possibilità astratta di ottenere una sanatoria non rende illegittimo l’ordine di demolizione. La verifica della conformità spetta autonomamente all’amministrazione competente e, per l’accertamento di conformità ex art. 36, richiede la doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; la sola conformità attuale alla zona U2 non determina la sanatoria automatica. Il Collegio ha poi ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 31, poiché l’aumento dell’ingombro e della volumetria, il mutamento d’uso e la realizzazione di terrazzi e coperture strutturalmente autonomi configuravano interventi incidenti significativamente su consistenza e funzione dell’edificio, non riducibili a difformità parziali o marginali. La sanzione pecuniaria ex art. 34 presuppone l’impossibilità di rimuovere la sola parte difforme senza pregiudicare quella conforme e opera nella fase esecutiva. L’ordinanza era adeguatamente motivata mediante l’analitica indicazione delle opere, delle difformità e delle violazioni. Trattandosi di ordine di demolizione avente natura vincolata e ripristinatoria, non era necessaria una comparazione ulteriore tra interesse pubblico e interesse privato né una motivazione rafforzata sul tempo trascorso. L’omessa comunicazione di avvio non comportava annullabilità, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il rigetto è stato pronunciato facendo salvi gli effetti dell’eventuale esito favorevole del procedimento di sanatoria e le valutazioni dell’amministrazione nella fase esecutiva sulle opere già rimosse o eventualmente sanate. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione è legittimo quando l’intervento, per ampliamento planimetrico e volumetrico, mutamento di destinazione d’uso e realizzazione di manufatti strutturalmente autonomi, determina un organismo edilizio significativamente diverso da quello assentito.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria sostitutiva per la parziale difformità presuppone l’impossibilità di rimuovere la sola parte difforme senza pregiudicare quella conforme e riguarda una fase esecutiva successiva.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’accertamento di conformità richiede la dimostrazione della doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità per le opere residue non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ordine di demolizione precedentemente adottato.

  • artt. 65 e 93 d.P.R. 380/2001

    Le opere strutturali contestate erano soggette ai prescritti adempimenti, la cui omissione concorreva a evidenziarne l’abusività.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità dell’ordine di demolizione, avente natura vincolata e ripristinatoria, quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • La comunicazione di ultimazione dei lavori, il collaudo e le autorizzazioni settoriali, inclusa l’autorizzazione archeologica, non costituiscono titoli edilizi idonei a legittimare opere realizzate in difformità dal permesso di costruire; occorre uno specifico titolo abilitativo riferibile alle opere contestate.
  • La mera conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda non sana interventi abusivi o difformi: l’accertamento di conformità richiede la verifica della doppia conformità, riferita sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, secondo i presupposti normativi applicabili.
  • L’aumento dell’ingombro planimetrico, l’incremento volumetrico, il mutamento della destinazione d’uso e la realizzazione di manufatti strutturalmente autonomi possono integrare una trasformazione sostanziale dell’organismo edilizio, giustificando l’ordine demolitorio ex art. 31 d.P.R. 380/2001 anziché la sanzione per parziale difformità ex art. 34.
  • L’ordine di demolizione di opere abusive, quale provvedimento vincolato e ripristinatorio, è adeguatamente motivato con l’individuazione analitica delle opere e della loro assenza o difformità dal titolo, senza necessità di una distinta comparazione tra interesse pubblico e interesse privato né di una motivazione rafforzata sul tempo trascorso dall’abuso.
  • La presentazione di un’istanza di sanatoria non rende automaticamente illegittimo l’ordine di demolizione già adottato; l’amministrazione deve valutare autonomamente la domanda di conformità, restando salvi gli effetti favorevoli dell’eventuale sanatoria nella fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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