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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9028/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Torino (01/09/2021) che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento a più condanne per reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti commessi tra il 2010 e il 2014 in diverse province. Il ricorrente deduceva inosservanza ed errata applicazione della norma sui cumuli (art. 81, comma 2 c.p.) e contestava la mancata considerazione degli elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso (identità di oggetto, modalità esecutive simili e scopo di procurarsi denaro).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso la continuazione. Ha ritenuto che i reati, pur in parte temporaneamente prossimi, siano stati commessi in contesti territoriali diversi e rappresentino una scelta di vita delinquenziale (abitualità) più che un progetto criminoso unitario. Il ricorrente non ha allegato elementi specifici e concreti a sostegno della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria; il mero movente di lucro e la contiguità cronologica sono insufficienti. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione; la Corte richiede che l'istanza contenga elementi specifici e concreti per fondare la continuazione

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Dispositivo sul cumulo delle pene in caso di continuazione; interpretato restrittivamente dalla Corte quale applicabile solo quando emerga la preventiva programmazione unitaria dei reati, non per mera reiterazione o movente di lucro

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Norma sostanziale che disciplina i reati contestati (produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti); le diverse fattispecie sono state considerate singolarmente ai fini della valutazione della continuazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico)

    Principio secondo cui il mero fine di lucro è relativo al movente e non vale come elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli)

    Precisa l'onere dell'istante in sede di esecuzione: non è richiesto l'onere probatorio ma va allegato e prospettato elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga)

    Sottolinea la differenza tra continuazione e abitualità: la continuazione non può essere riconosciuta sulla base della sola reiterazione del reato o della contiguità cronologica, per evitare un automatico beneficio premiale

Massime di principio

  • In sede di esecuzione chi chiede l'applicazione della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti che dimostrino una preventiva programmazione unitaria dei reati; la mera contiguità temporale o la identità della fattispecie non sono sufficienti
  • Il movente di lucro è un elemento relativo (movente) e non costituisce di per sé indice del medesimo disegno criminoso
  • Il giudice dell'esecuzione valuta la riconducibilità dei reati alla continuazione confrontando il contenuto delle sentenze di condanna; se le sentenze non evidenziano un progetto unitario, la continuazione va esclusa
  • Reati commessi in tempi e luoghi diversi e in contesti territoriali non omogenei sono elementi che possono indicare abitualità di vita delinquenziale piuttosto che un progetto criminoso unitario
  • Per aumentare le possibilità di riconoscimento della continuazione, l'istante dovrebbe fornire indicazioni concrete: pianificazione comune, contatti organizzativi ricorrenti, medesimi fornitori/acquirenti identificabili, atti preparatori comuni o coordinamento temporale e logistico che dimostrino previsione e programmazione

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