Cassazione Penale, Sentenza n. 9028/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Torino (01/09/2021) che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento a più condanne per reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti commessi tra il 2010 e il 2014 in diverse province. Il ricorrente deduceva inosservanza ed errata applicazione della norma sui cumuli (art. 81, comma 2 c.p.) e contestava la mancata considerazione degli elementi sintomatici di un medesimo disegno criminoso (identità di oggetto, modalità esecutive simili e scopo di procurarsi denaro).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso la continuazione. Ha ritenuto che i reati, pur in parte temporaneamente prossimi, siano stati commessi in contesti territoriali diversi e rappresentino una scelta di vita delinquenziale (abitualità) più che un progetto criminoso unitario. Il ricorrente non ha allegato elementi specifici e concreti a sostegno della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria; il mero movente di lucro e la contiguità cronologica sono insufficienti. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione; la Corte richiede che l'istanza contenga elementi specifici e concreti per fondare la continuazione
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Dispositivo sul cumulo delle pene in caso di continuazione; interpretato restrittivamente dalla Corte quale applicabile solo quando emerga la preventiva programmazione unitaria dei reati, non per mera reiterazione o movente di lucro
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Norma sostanziale che disciplina i reati contestati (produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti); le diverse fattispecie sono state considerate singolarmente ai fini della valutazione della continuazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico)
Principio secondo cui il mero fine di lucro è relativo al movente e non vale come elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli)
Precisa l'onere dell'istante in sede di esecuzione: non è richiesto l'onere probatorio ma va allegato e prospettato elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga)
Sottolinea la differenza tra continuazione e abitualità: la continuazione non può essere riconosciuta sulla base della sola reiterazione del reato o della contiguità cronologica, per evitare un automatico beneficio premiale
Massime di principio
- In sede di esecuzione chi chiede l'applicazione della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti che dimostrino una preventiva programmazione unitaria dei reati; la mera contiguità temporale o la identità della fattispecie non sono sufficienti
- Il movente di lucro è un elemento relativo (movente) e non costituisce di per sé indice del medesimo disegno criminoso
- Il giudice dell'esecuzione valuta la riconducibilità dei reati alla continuazione confrontando il contenuto delle sentenze di condanna; se le sentenze non evidenziano un progetto unitario, la continuazione va esclusa
- Reati commessi in tempi e luoghi diversi e in contesti territoriali non omogenei sono elementi che possono indicare abitualità di vita delinquenziale piuttosto che un progetto criminoso unitario
- Per aumentare le possibilità di riconoscimento della continuazione, l'istante dovrebbe fornire indicazioni concrete: pianificazione comune, contatti organizzativi ricorrenti, medesimi fornitori/acquirenti identificabili, atti preparatori comuni o coordinamento temporale e logistico che dimostrino previsione e programmazione
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