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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23851/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato impugna per violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene che tali attenuanti erano già state concesse dalla prima Corte di appello e non potevano essere negate dal giudice di rinvio; che la Corte di appello avrebbe erroneamente valorizzato la diversa tipologia delle sostanze (marijuana vs. cocaina) rispetto a quanto fatto dal GUP; e che il diniego delle attenuanti generiche è immotivato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche già concesse in sede di appello. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena per il solo reato residuo (capo C, art. 73, comma 5 T.U. stupefacenti) in mesi otto di reclusione, applicando la diminuzione massima per le attenuanti generiche come fissato dalla Corte di appello. La condanna di responsabilità per il capo C è confermata (giudicato progressivo), mentre non è stato possibile correggere la mancata applicazione della pena pecuniaria per difetto di ricorso del Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • art. 73 T.U. stupefacenti

    Disciplina la detenzione a fini di spaccio per diverse tipologie di sostanza; la Corte ha confermato la qualificazione al comma 5 per il capo C e ha osservato che, in assenza di impugnazione del P.G., non è possibile aumentare la pena pecuniaria omessa in favore dell'imputato.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti della devoluzione in appello (cognizione limitata ai motivi) e il divieto di reformatio in peius se l'appello è proposto solo dall'imputato; il comma 5 consente l'applicazione d'ufficio di alcune misure, comprese le circostanze attenuanti, purché nei limiti stabiliti.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in presenza dei presupposti, di annullare senza rinvio quando essa stessa può rideterminare la pena sulla base delle statuizioni di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la riduzione è stata applicata nella massima estensione, come già operato dalla Corte d'appello.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiama il principio del giudicato progressivo: la statuizione di responsabilità per il capo C si era ormai consolidata e non poteva essere travolta dall'annullamento limitato operato sulla parte relativa ai capi A) e B).

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle doglianze di motivazione rafforzata in appello; la Corte di Cassazione ha esaminato la questione nel quadro più ampio dei limiti di cognizione e decisione dell'appello e del giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Le circostanze attenuanti generiche riconosciute da una Corte d'appello configurano una statuizione sulla quale, se non impugnata, si forma una preclusione: il giudice di rinvio non può negarle se non sono state rimesse in discussione con ricorso valido.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice può rideterminare il trattamento sanzionatorio quando muta la struttura della fattispecie (es. residua la condanna per il solo reato satellite), ma non può andare contro le statuizioni già irrevocabili (giudicato progressivo) né travolgere attenuanti già concesse quando ciò sia precluso dall'oggetto dell'impugnazione.
  • Il divieto di reformatio in peius limita l'operatività di peggioramenti a carico dell'imputato quando l'appello è esclusivamente a suo favore; tuttavia, la modifica della struttura del cumulo può legittimare una diversa modulazione della pena entro i limiti di legge e di competenza.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per rideterminare la pena quando ritiene sufficiente operare direttamente la correzione (art. 620, lett. l)), specialmente per questioni di trattamento sanzionatorio chiaramente emergenti dalle decisioni di merito.
  • La mancata applicazione di una pena pecuniaria favorevole all'imputato non può essere sanata dalla Corte se il Pubblico Ministero non ha proposto gravame (il rimedio non può essere usato per aggravare la posizione dell'imputato senza impugnazione).

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