Cassazione Penale, Sentenza n. 41318/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la decisione del G.I.P. che, su accordo tra le parti, ha applicato la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per reati connessi agli artt. 81, 110 cod. pen. e art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 commessi nel 2021-2022. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e contesta l'irretrattabilità del consenso prestato per il patteggiamento, chiedendo la revoca del consenso dopo che il G.I.P. aveva fissato l'udienza, sostenendo profili di incostituzionalità dell'irretrattabilità stessa e richiamando la verifica della volontà ex art. 446, comma 5, cod. proc. pen.
La decisione
Il giudice della corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'accordo tra imputato e pubblico ministero sia un negozio processuale recettizio che, una volta manifestato congiuntamente e perfezionato con le dichiarazioni di volontà, diventa irrevocabile e non suscettibile di revoca unilaterale da parte dell'imputato dopo la fissazione dell'udienza. Ha escluso rilevanza dell'eccezione di incostituzionalità riferita a profili fattuali non pertinenti e ha osservato che l'unica contestazione apribile sarebbe la mancata validità del consenso (es. procura speciale del difensore invalida). Conseguentemente, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); qui interpretato come istituto che, una volta perfezionato con le dichiarazioni congiunte, costituisce un accordo processuale recettizio e irrevocabile.
art. 81 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato (riferimento al titolo di reato oggetto del patteggiamento).
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di norme (reati commessi in concorso), indicante la fattispecie penale correlata al procedimento.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90
Norme inerenti alla disciplina delle sostanze stupefacenti; indicano i reati per i quali è stato richiesto e concordato il patteggiamento.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la corte non ha riconosciuto la fondatezza della doglianza rispetto alla irrevocabilità del consenso al patteggiamento.
art. 446, comma 5, cod. proc. pen.
Imposta al giudice l'obbligo di verificare la volontà effettiva dell'imputato; la sentenza rileva che tale verifica non autorizza la revoca unilaterale del consenso dopo il perfezionamento dell'accordo, salvo profili di invalidità del consenso.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e al versamento di una somma in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- L'accordo sul patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, perfezionato con le dichiarazioni congiunte di volontà e posto all'esame del giudice, è generalmente irretrattabile: il singolo imputato non può revocare unilateralmente il consenso una volta fissata l'udienza.
- La possibilità di contestare l'accordo sussiste solo su profili di invalidità del consenso (ad es. difensore privo di valida procura, vizio di volontà, coartazione), che devono essere specificamente dedotti e provati.
- La verifica giudiziale della volontà ex art. 446, comma 5, serve a accertare la spontanea e consapevole adesione dell'imputato, ma non autorizza una revoca tardiva dovuta a semplice ripensamento.
- Chi accetta il patteggiamento deve valutare con attenzione la decisione: impugnazioni fondate su un mero cambiamento di volere rischiano di essere dichiarate inammissibili e di comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda.
- In presenza di dubbi sulla validità della procura del difensore o su vizi formali della manifestazione di consenso, è possibile aprire un profilo di impugnazione specifico; altrimenti i rimedi sono limitati.
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