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Sentenza

Sentenza n. 8586/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento o la declaratoria di nullità • del decreto direttoriale 14 dicembre 2022 n. 52 emesso dal Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”; • della nota regionale 14 novembre 2022, prot. n. 1407128, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; • del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie generale, n. 251; • del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216; • nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa: (i) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR, avente ad oggetto “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; (ii) l'intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022, atto n. 22/179/CR6/C7, avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; (iii) la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “NOTA ESPLICATIVA RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145”; (iv) l'accordo 7 novembre 2019 rep. n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (v) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (vi) tutti gli atti e/o provvedimenti degli Enti del SSR della Regione Marche con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui: - la determina del Direttore Generale ASUR n°466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n° 706 del 14 novembre 2022; - la determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019; - la determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019; - la determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019.

Giustizia amministrativa202303575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di attribuzione alla società degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali e regionali presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento o la declaratoria di nullità, il decreto regionale e gli atti statali e regionali relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, le intese, le circolari, le note ministeriali e gli atti di validazione dei fatturati degli enti del Servizio sanitario regionale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al regime premiale previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, versando la quota ridotta pari al 48 per cento degli importi dovuti. Il pagamento risultava attestato dal decreto dell'Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche n. 150 del 9 ottobre 2025, che inseriva la società nell'elenco delle aziende adempienti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 collega tale effetto al ricorrere cumulativo di due condizioni: il tempestivo versamento, da parte dell'azienda fornitrice, della quota ridotta di ripiano pari al 48 per cento dell'importo indicato nei provvedimenti regionali o provinciali, e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte del competente ente regionale o provinciale. Tali adempimenti costituiscono una fattispecie complessa, perfezionata mediante attività di soggetti diversi. Poiché nel caso concreto il pagamento della quota ridotta risultava effettuato e la Regione Marche ne aveva attestato l'avvenuto versamento mediante pubblicazione dell'impresa nell'elenco degli adempienti, il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie legale e non ha esaminato nel merito le censure contro gli atti di ripiano. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce il fondamento normativo del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei relativi provvedimenti regionali.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici [...] versano [...] la restante quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...]

    Il pagamento tempestivo della quota ridotta, unitamente all'attestazione dell'ente regionale o provinciale competente, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al ripiano degli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 marzo 2023, n. 34

    È richiamato dal giudice quale base normativa della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Riguardano la comunicazione di avvio del procedimento regionale impugnata, senza essere oggetto di specifica valutazione nella decisione finale.

Massime di principio

  • Nei giudizi concernenti il ripiano degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dal regime premiale richiede cumulativamente il tempestivo pagamento, da parte dell'azienda fornitrice, della quota ridotta stabilita dalla legge e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte del competente ente regionale o provinciale.
  • Il pagamento della quota ridotta previsto dal regime premiale estingue l'obbligazione di ripiano relativa agli anni considerati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi per i medesimi anni.
  • L'attestazione regionale o provinciale del pagamento non è un adempimento meramente dichiarativo irrilevante, ma concorre, insieme al versamento dell'impresa, al perfezionamento della fattispecie complessa necessaria per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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