Cassazione Civile, Sentenza n. 30861/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di rettifica e liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito della compravendita del 22/7/2008: l'Ufficio aveva rideterminato il valore dei beni trasferiti attribuendo valori significativamente superiori a quelli dichiarati, basandosi su una stima dell'Ufficio territoriale di Agropoli non allegata agli avvisi. I contribuenti (i venditori e la società acquirente) contestavano il difetto di motivazione degli avvisi di liquidazione, sostenendo che dall'atto non risultavano gli elementi di fatto e l'iter logico-valutativo che giustificassero la rettifica, con conseguente nullità degli atti impositivi.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi riuniti ritenendo fondati i motivi relativi al vizio di motivazione degli avvisi di liquidazione. Ha ritenuto che gli avvisi si limitassero a rinviare ad una stima dell'Ufficio di Agropoli non allegata e priva di trascrizione degli elementi essenziali, integrando così la nullità degli avvisi ai sensi dell'art. 52, comma 2-bis, del d.P.R. n. 131/1986. Perciò la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato gli avvisi di liquidazione impugnati in prime cure. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in euro 4.000 complessivi in favore di Renata, Silvia e Claudio e in euro 4.000 in favore della società Albatramonto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art. 52, comma 2-bis
Richiede che gli avvisi di liquidazione contengano motivazione sufficiente e l'esplicitazione dei presupposti di fatto; il mancato allegato o la mancata trascrizione degli elementi essenziali della stima che giustifica la rettifica integra la nullità dell'atto
d.lgs. n. 347/1990, art. 13, comma 1
Norma richiamata dalle parti in relazione all'obbligo di motivazione degli atti che incidono sui tributi; nella sentenza è richiamata a titolo di censura ma l'analisi si concentra sull'art. 52 DPR 131/1986
legge n. 212/2000, art. 7, comma 1
Richiama i principi generali sul diritto di motivazione degli atti amministrativi; citata dalle parti come parametro di correttezza procedimentale e trasparenza
codice di procedura civile, art. 335
Usato per disporre la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza
codice di procedura civile, art. 378
Richiamato in relazione alle conclusioni depositate dal Procuratore Generale
decreto legge n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (conv. legge n. 176/2020)
Norma procedurale che ha permesso la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale, applicata al caso per motivi emergenti di disciplina processuale
Massime di principio
- Un avviso di rettifica/liquidazione fiscale deve contenere, o allegare e trascrivere nei suoi elementi essenziali, la stima o i presupposti di fatto che giustificano la rettifica: il semplice rinvio apodittico a un documento non allegato può rendere l'atto nullo
- La nullità per difetto di motivazione può essere dichiarata anche in cassazione e, se il giudice ritiene possibile decidere nel merito, la causa può essere decisa senza rinvio
- Nei ricorsi tributari è utile allegare gli avvisi impugnati per soddisfare il requisito di autosufficienza e consentire l'esame del vizio formale della motivazione
- Se l'Ufficio utilizza perizie o stime interne a supporto di rettifiche, è prassi necessaria allegare tali elaborati o riassumerne gli elementi essenziali nell'atto di liquidazione per evitare censure di nullità
- La compensazione delle spese nei gradi di merito è possibile quando esistono giusti motivi; tuttavia le spese di cassazione possono seguire la soccombenza specifica decisa dalla Corte
- Quando più giudizi sono connessi alla stessa sentenza di appello, il giudice di legittimità può disporre la riunione dei ricorsi per efficienza e coerenza decisionale
- In situazioni analoghe il contribuente ha buone possibilità di successo se dimostra che l'atto impositivo non consente di comprendere l'iter logico-valutativo che ha portato alla rettifica del valore
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