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Sentenza

Sentenza n. 1700/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202408671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la revoca del rating di legalità disposta dall’AGCM per la definitività di un provvedimento sanzionatorio antitrust

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’AGCM ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la revoca del rating di legalità deliberata nei confronti della società con decorrenza dal 21 luglio 2023. La revoca era fondata sull’art. 2, comma 2, lett. d), del regolamento sul rating, che impedisce il rilascio o la conservazione del rating all’impresa destinataria, nel biennio precedente, di provvedimenti sanzionatori dell’Autorità o della Commissione europea per gravi illeciti antitrust divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato. Il provvedimento antitrust era stato confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3570/2022. La società aveva proposto revocazione, dichiarata inammissibile dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7153/2023, e aveva successivamente proposto ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. Il TAR aveva ritenuto che, finché tale ricorso fosse pendente, l’accertamento sulla legittimità della sanzione non fosse irretrattabile e che non si fosse quindi formato il giudicato richiesto dal regolamento. L’AGCM ha contestato tale interpretazione, sostenendo che la sentenza di inammissibilità della revocazione rendeva definitivo l’accertamento di merito e che il ricorso per cassazione non poteva rimettere in discussione la decisione antitrust, essendo esperibile solo per vizi relativi ai limiti esterni della giurisdizione esercitata nel giudizio di revocazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto integrata la condizione ostativa al mantenimento del rating prevista dall’art. 2, comma 2, lett. d), del regolamento. La proposizione della revocazione ordinaria impedisce inizialmente la formazione del giudicato sulla sentenza revocanda; tuttavia, quando il giudizio di revocazione si conclude con una sentenza di inammissibilità, la sentenza di merito passa, in linea generale, in giudicato con la pubblicazione della pronuncia che dichiara inammissibile la revocazione, purché quest’ultima non sia ulteriormente impugnabile per motivi inerenti alla giurisdizione. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, il Collegio ha affermato che il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato resa in sede di revocazione può riguardare soltanto il potere giurisdizionale esercitato nel giudizio revocatorio, non il merito della precedente sentenza né l’erronea valutazione delle condizioni di ammissibilità della revocazione. Nel caso concreto, la sentenza di inammissibilità si era arrestata alla fase rescindente; pertanto, l’eventuale censura relativa alla valutazione dei presupposti della revocazione avrebbe riguardato un error in iudicando o in procedendo, non un superamento dei limiti esterni della giurisdizione. Inoltre, anche ipotizzando l’ammissibilità del ricorso per cassazione nei ristretti casi di rifiuto o arretramento della giurisdizione, la ratio premiale del rating non consentirebbe di considerare ancora incerto l’accertamento di merito sulla sanzione antitrust. La successiva ordinanza delle Sezioni Unite n. 22687/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nella vicenda, confermava tale ricostruzione. La società è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5-ter d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Attribuisce all’AGCM la competenza a disciplinare, mediante regolamento, criteri e modalità di attribuzione del rating di legalità alle imprese in possesso dei requisiti previsti.

  • art. 2, comma 2, lett. d), Regolamento rating di legalità

    di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo

    La condizione ostativa al rilascio o alla conservazione del rating ricorre quando il provvedimento sanzionatorio antitrust sia divenuto inoppugnabile o sia stato confermato da una sentenza passata in giudicato. La sentenza di merito del Consiglio di Stato deve considerarsi passata in giudicato quando il successivo giudizio di revocazione si conclude con una declaratoria di inammissibilità non ulteriormente impugnabile per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 91 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La revocazione ordinaria è uno dei mezzi di impugnazione e, finché il relativo giudizio è pendente, impedisce la formazione del giudicato sulla sentenza revocanda.

  • art. 107, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il ricorso per cassazione contro una decisione del giudice amministrativo è ammesso nei limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione; tali limiti non consentono di rimettere in discussione il merito della precedente sentenza o la valutazione delle condizioni di ammissibilità della revocazione.

  • art. 9, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    In combinato disposto con l’art. 107 c.p.a., esclude la possibilità di ricorrere per cassazione per contestare errori interni alla giurisdizione compiuti dal giudice della revocazione.

  • art. 106 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di revocazione nel processo amministrativo, il cui esito di inammissibilità rende, in linea generale, definitivo l’accertamento contenuto nella sentenza revocanda.

  • art. 324 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Individua la nozione di sentenza passata in giudicato, non più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione indicati dalla disposizione.

  • art. 362 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato esclusivamente per motivi inerenti alla giurisdizione, interpretati come violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Rileva per la delimitazione delle ipotesi tassative di revocazione ordinaria sottoposte alla preliminare verifica di ammissibilità nella fase rescindente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato un provvedimento sanzionatorio antitrust è seguita da un giudizio di revocazione conclusosi con una declaratoria di inammissibilità, l’accertamento di merito deve ritenersi passato in giudicato con la pubblicazione della sentenza di inammissibilità, se quest’ultima non è ulteriormente impugnabile per motivi inerenti alla giurisdizione.
  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato resa in sede di revocazione può riguardare esclusivamente l’esistenza del potere giurisdizionale esercitato nel giudizio revocatorio; non può invece rimettere in discussione il merito della sentenza precedente né la correttezza della valutazione delle condizioni di ammissibilità della revocazione, trattandosi di errori interni alla giurisdizione.
  • Ai fini della condizione ostativa al rating di legalità prevista dal regolamento dell’AGCM, la locuzione «sentenza passata in giudicato» si riferisce alle statuizioni giudiziali di merito che abbiano definitivamente confermato la legittimità del grave provvedimento antitrust; non comprende la pendenza di un ricorso per cassazione inammissibile perché diretto a censurare esclusivamente errori interni al giudizio di revocazione.
  • La ratio premiale del rating di legalità impone di interpretare la relativa disciplina in modo coerente con l’esigenza di escludere dal beneficio le imprese destinatarie di sanzioni antitrust gravi definitivamente confermate, senza subordinare la revoca o il diniego del rating a impugnazioni straordinarie prive di concreta idoneità a incidere sull’accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)AppelloRevocazione e opposizione di terzo
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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