Cassazione Penale, Sentenza n. 22963/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, con istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due condanne: 1) sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania del 17/07/1998 (irrevocabile dal 14/12/1999) per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e violazione delle norme sul controllo delle armi (pena anni 17 e multa); 2) sentenza della Corte di Appello di Catania del 06/11/2020 (irrevocabile dal 10/11/2023) per associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis (pena anni 10 e mesi 6). Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata, rigettava l'istanza ritenendo mancasse omogeneità tra i reati e che l'ampio intervallo temporale escludesse un unico disegno criminoso. I difensori hanno impugnato per omessa e illogica motivazione, sostenendo che entrambi i reati erano riconducibili alla medesima appartenenza, sin dagli anni '80, al sodalizio mafioso riferibile alla famiglia Ercolano/Santapaola, elemento che non era stato valutato dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al giudice dell'esecuzione della Corte di Appello di Catania in diversa composizione per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha considerato elementi rilevanti indicati dal ricorrente (passaggi delle sentenze irrevocabili che attestavano l'inserimento del GUARDO nel sodalizio fin dagli anni '80 e la sua perdurante intraneità; il giudicato di prevenzione e la formulazione temporale del secondo fatto indicato come commesso "fino al maggio 2012" senza dies a quo) e non ha adeguatamente valutato la possibilità che, nel contesto mafioso, la detenzione non interrompa automaticamente il disegno criminoso. La pronuncia ha ordinato di rinnovare la valutazione in modo motivato, alla luce dei criteri giurisprudenziali sull'unicità del disegno criminoso.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che legittima il ricorso al giudice dell'esecuzione per la rilevazione di profili decisivi nell'esecuzione delle sentenze, qui utilizzata per chiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra condanne precedenti
art. 416-bis cod. pen.
Disciplina dell'associazione di tipo mafioso; il reato contestato nella seconda sentenza è stato valutato ai fini dell'accertamento della possibilità di continuazione con precedenti reati associativi e reati fine (stupefacenti, armi)
Giurisprudenza sulla nozione di reato continuato (Sez. 4, n. 16066/2008; Sez. 1, n. 37555/2015; Sez. U, n. 28659/2017; Sez. 1, n. 24202/2022 e altri richiami)
La Corte richiama consolidati principi: l'unicità del disegno criminoso richiede che il reo avesse, già al momento del primo episodio, la progettazione unitaria dei successivi almeno nelle linee essenziali; la prova va tratta da indici esteriori significativi (unitarietà del contesto, contiguità spazio-temporale, identità o analogia dei reati, modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti); la semplice abitudine a delinquere o la permanenza in un contesto criminale non sono di per sé sufficienti senza adeguata motivazione; in ambito mafioso la detenzione non interrompe automaticamente il disegno criminoso e va valutata la spinta psicologica derivante dal pregresso accordo
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario accertare l'unicità del disegno criminoso: non basta la mera omogeneità tipologica delle condotte, ma serve prova, anche indiziaria, che il reo avesse programmato in modo unitario le violazioni successive almeno nelle loro linee essenziali
- Indicatori utili: unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, brevità del lasso temporale, analogia del modus operandi, identità o costante compartecipazione di soggetti; l'assenza di questi elementi richiede motivazione adeguata per negare la continuazione
- In materia di associazioni (e particolarmente nella criminalità organizzata) il giudice deve indagare la natura dei vari sodalizi, la loro operatività e continuità nel tempo per stabilire se esista un unico momento deliberativo che giustifichi la continuazione
- La detenzione subita tra i reati non interrompe automaticamente il disegno criminoso: in contesti organizzati la continuazione può sussistere se la condotta successiva trova spinta psicologica nel pregresso accordo; il giudice deve valutare concretamente questo aspetto
- Se il giudice dell'esecuzione omette di esaminare elementi processuali rilevanti (es. accertamenti di sentenze irrevocabili che attestano appartenenza a un sodalizio), la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame motivato
- La valutazione della continuazione può essere operata anche in sede esecutiva, ma richiede un apprezzamento argomentato degli indici esteriori e non può essere basata su congetture o motivazione lacunosa
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