Cassazione Penale, Sentenza n. 3816/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca patrimoniale per violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.), deducendo l'insussistenza dell'attualità della "pericolosità sociale" ex art. 1 lett. b) D.Lgs. 159/2011 nel periodo anteriore e successivo all'acquisto dell'immobile (maggio 2005), contestando che i furti erano in prevalenza tentati e quindi non produttivi di reddito, sostenendo l'esistenza di una attività lecita di commercio di bestiame (fatture giugno 1998 - novembre 2012) come fonte di reddito, contestando l'applicazione retroattiva della modifica dell'art. 24 comma 2 D.Lgs. 159/2011 (introdotta nel 2017) e rilevando che la sproporzione sarebbe stata valutata solo per il periodo 2005-2014 e non per anni antecedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione della Corte territoriale che aveva accertato la "pericolosità generica" del proposto nel periodo maggio 2005 - 2014, la sproporzione tra patrimonio e capacità reddituale, l'irragionevolezza delle fatture prodotte come prova di redditi leciti non dichiarati, gli ingenti versamenti in contanti non giustificati e l'uso di prestanomi. La Corte ha confermato la legittimità della confisca per le poste patrimoniali contestate (quote societarie, rapporti bancari, veicoli e parte dell'immobile) e ha rigettato le censure difensive relative alla natura tentata dei furti e all'attività commerciale estera. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)
Il giudice ha applicato le disposizioni sul cosiddetto codice antimafia: art. 1 lett. b) per i presupposti della "pericolosità generica" e la sua valenza temporale; art. 4 lett. a) in riferimento ai reati di allarme sociale; art. 10 comma 3 limitando il sindacato di legittimità alla violazione di legge nel procedimento di prevenzione; art. 24 comma 1 in merito alla confisca per beni acquistati con proventi illeciti. La Corte ha ritenuto che la pericolosità e la sproporzione possano giustificare l'apprensione di beni anche se acquisiti tramite terzi o intestazione fittizia.
Art. 606 cod. proc. pen. (lett. b ed e)
Usato per definire i limiti del ricorso per cassazione: l'impugnazione era fondata su presunta violazione di legge (lett. b) ma non poteva sollevare questioni di merito o di motivazione non giuridicamente essenziali; l'illogicità manifesta (lett. e) è esclusa in materia di prevenzione salvo motivazione del tutto mancante.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (richiamata storicamente)
Richiamata per richiamare la disciplina storica della pericolosità generica e il criterio di abituale dedizione a condotte delittuose, ora ricondotto nell'art. 1 del D.Lgs. 159/2011.
Art. 1, L. 197/1991 (citato relativamente a contestazione sull'atto di vendita)
Richiamata nella parte in cui la Corte aveva contestato la differenza fra prezzo dichiarato e prezzo effettivamente pagato nell'atto di acquisto dell'immobile, rilevando irregolarità applicabili ai sensi della normativa sulla circolazione degli atti.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali il sindacato in Cassazione è molto limitato: si procede principalmente per violazione di legge o per motivazione del tutto mancante; non è ammesso un rinvio per rinnovata valutazione probatoria.
- La "pericolosità sociale" ha valenza temporale: per la pericolosità generica la confisca può riguardare i beni acquisiti nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata; il giudice deve individuare l'arco temporale pertinente.
- L'autorità che chiede la misura deve dimostrare la sproporzione tra patrimonio e redditi leciti; una volta fornita tale prova, l'onere probatorio si sposta sul soggetto interessato che deve allegare e, se possibile, documentare fonti lecite plausibili e riscontrabili della provvista.
- Fatture non documentate o non fiscalmente coerenti e versamenti in contanti ingiustificati sono indici forti di provenienza illecita se non supportati da dichiarazioni fiscali o documentazione che ne giustifichi l'origine.
- Il giudice delle misure di prevenzione può utilizzare autonomamente elementi acquisiti in sede penale e altra prova indiziaria, purché la motivazione sia esplicita e risponda ai requisiti di legge.
- La prova liberatoria del destinatario è meno stringente per acquisti più remoti nel tempo, ma richiede comunque elementi fattuali riscontrabili che rendano ragionevole la provenienza lecita dei beni.
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