Ordinanza n. 203/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento. previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. -OMISSIS- rilasciato in favore del ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi comprese le eventuali comunicazioni al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca prefettizia del nulla osta al lavoro subordinato, con eventuali comunicazioni al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in suo favore, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi, comprese le eventuali comunicazioni al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il testo dell'ordinanza non espone specificamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il ricorrente ha formulato domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. In sede cautelare ha rilevato che la questione necessita di approfondimento nella fase di merito e che sussiste il periculum in mora per il ricorrente. Ha quindi accolto l'istanza cautelare, sospeso gli atti impugnati e autorizzato interinalmente il ricorrente a svolgere regolare attività lavorativa fino all'udienza di merito, fissata al 21 aprile 2027. L'ordinanza deve essere eseguita dall'Amministrazione. Il testo non esplicita una distinta valutazione del fumus boni iuris né disciplina le spese.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda incidentale di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la controversia richiede un necessario approfondimento nella fase di merito ma sussiste il periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere gli atti impugnati e adottare una misura interinale idonea a preservare la posizione del ricorrente fino alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare della revoca del nulla osta al lavoro subordinato può essere accompagnata dall'autorizzazione interinale a proseguire o svolgere l'attività lavorativa fino all'udienza di merito, quando ciò sia necessario per evitare il pregiudizio derivante dall'immediata efficacia dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 1435/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 1173/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3496/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3497/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3498/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 22 giu 2026Ordinanza n. 3499/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →