Cassazione Penale, Sentenza n. 39440/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siena aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela ritenendo invalida la querela presentata dal responsabile dell'esercizio commerciale perché privo di procura speciale e non legale rappresentante della società proprietaria dei beni oggetto del furto. La Procura generale ha impugnato sostenendo che, con riferimento al reato di furto, la querela può essere proposta anche dal detentore qualificato del bene (colui che esercita un potere di fatto sulla cosa per custodia o vendita), come il responsabile del negozio, e che quindi il giudice di merito ha erroneamente escluso la validità della querela
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Firenze. Il Collegio ha affermato il principio consolidato secondo cui la persona offesa del reato di furto può essere non solo il proprietario ma anche il detentore qualificato della cosa (es. responsabile, caporeparto, cassiera con poteri di custodia/gestione), perciò non era necessaria la procura o la qualità di legale rappresentante per rendere valida la querela; la Corte d'appello dovrà attenersi a tale principio nel nuovo giudizio
Norme richiamate
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975 – 01
Affermato che il bene giuridico tutelato dal reato di furto è il possesso inteso in senso ampio (detenzione a qualsiasi titolo). Ne consegue che la querela può essere proposta dal detentore qualificato anche se privo di poteri di rappresentanza del proprietario
Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 275342 – 01
Conferma che il responsabile della sicurezza di un supermercato, pur privo di poteri di rappresentanza, è legittimato a sporgere querela per furto in quanto detentore qualificato
Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696 – 01
Riconosce la legittimazione a querelare del caporeparto titolare di posizioni di detenzione qualificata, quando tale posizione comporti autonoma custodia, gestione e potere di disposizione del bene
Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285824 – 01
Ribadisce che la cassiera di un supermercato, anche se priva di poteri di rappresentanza del proprietario, può essere persona offesa e proporre querela per furto
Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289 – 01
Ulteriore conferma giurisprudenziale della legittimazione del direttore/responsabile del punto vendita a presentare querela per furto in virtù della detenzione qualificata
Art. 1140 cod. civ.
Richiamato per contrastare un'interpretazione restrittiva: il possesso nel diritto penale è inteso in senso più ampio rispetto alla definizione civilistica dell'art. 1140, comprendendo la detenzione qualificata rilevante ai fini della querela per furto
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata a limiti della enunciazione del motivo di ricorso (limiti di motivazione nel ricorso in Cassazione)
Massime di principio
- Nel reato di furto la qualità per proporre querela non è riservata al solo proprietario: anche il detentore qualificato (chi ha poteri di custodia, gestione o vendita del bene) è persona offesa e può sporgere querela
- Non è necessaria una procura speciale o la qualifica di legale rappresentante della società perché la querela sia valida quando il soggetto che l'ha presentata eserciti una detenzione qualificata sui beni
- Il giudice di merito deve valutare la situazione di fatto (mansioni, poteri di fatto, autonomia di custodia/gestione/alienazione) per verificare la legittimazione del querelante, non limitarsi alla presenza formale di poteri di rappresentanza
- L'annullamento per errore sulla legittimazione della querela è possibile e conduce al rinvio; in casi analoghi la Corte suprema tende a proteggere la nozione ampia di possesso/detenzione ai fini penali
- Per difendere la validità della querela in casi simili è utile documentare il ruolo e i poteri de facto del querelante (incarico, mansioni, responsabilità di reparto, compiti di custodia o gestione dei beni)
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