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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02284/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni emessi per l'ICI dovuta per l'anno 2011 su terreni utilizzati a fini estrattivi nel territorio comunale. La società contribuente aveva impugnato gli atti, ma i giudici di merito avevano respinto il ricorso e l'appello. In cassazione la società ha proposto tre motivi. Con il primo ha invocato il giudicato esterno, sostenendo che una precedente sentenza favorevole resa in relazione alle medesime aree e alla medesima annualità nei confronti di un coobbligato solidale dovesse riflettersi anche sulla propria posizione. Con il secondo ha contestato la qualificazione e la valorizzazione dell'area ai fini ICI, sostenendo che il terreno, destinato a cava e ricadente in zona D/3, non dovesse essere trattato come area edificabile, e comunque che il valore imponibile non potesse essere determinato solo sulla base della delibera comunale richiamata, senza considerare un successivo atto della giunta e i relativi valori. Con il terzo ha lamentato il mancato riconoscimento del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, trattandosi di violazioni identiche riferite a più annualità di imposta. La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo limitatamente alla censura sulla mancata considerazione della successiva delibera di giunta come elemento di prova del valore venale, e ha accolto il terzo motivo sulla rideterminazione unitaria delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha respinto il motivo sul giudicato esterno, ritenendo che l'annullamento dell'avviso per difetto di motivazione, ancorché definitivo, non estende i suoi effetti ad altre controversie sul medesimo rapporto tributario perché non decide il merito della pretesa. Ha invece riconosciuto che l'area classificata come edificabile nel PRG e destinata a cava è comunque soggetta a ICI come area fabbricabile, poiché rileva la potenzialità edificatoria e non la concreta destinazione estrattiva. Tuttavia ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto irrilevanti i valori indicati in una successiva delibera di giunta: tali delibere comunali non hanno efficacia vincolante assoluta ma costituiscono soltanto presunzioni semplici sul valore venale, superabili anche mediante elementi di prova offerti dal contribuente. Ha infine accolto la doglianza sulle sanzioni, affermando che, in presenza di più violazioni identiche riferite a diverse annualità ICI, va applicato il cumulo giuridico/continuazione attenuata ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, con rideterminazione della sanzione unica. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame e per la rideterminazione delle sanzioni, nonché per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato ai fini dell'eccezione di giudicato esterno, ma ritenuto non operante perché la precedente decisione non aveva deciso il merito della pretesa tributaria.

  • art. 1306 c.c.

    il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole reso nei confronti di altro condebitore, ma solo se si tratta di giudicato di merito.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1

    individua il presupposto dell'ICI nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2

    l'area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici; la nozione è collegata alla potenzialità edificatoria.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, da determinarsi considerando zona, indice edificatorio, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi di mercato.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f)

    richiamato in relazione alla possibilità per il Comune di riconoscere il rimborso in caso di variazioni del prelievo per l'andamento del valore delle aree.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, lett. g)

    citato tra le norme dedotte con il secondo motivo, in relazione alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili da parte del Comune.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42 e 48

    richiamati dalla ricorrente per contestare le competenze degli organi comunali nella determinazione dei valori delle aree.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove e dei fatti di causa.

  • art. 348-ter c.p.c.

    evocato per dichiarare inammissibile la censura di fatto in presenza di doppia conforme.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    richiamato in tema di omesso esame di fatto decisivo e di limiti del ricorso per cassazione in presenza di doppia conforme.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 5

    in materia di più violazioni della stessa indole riferite a periodi d'imposta diversi, impone la continuazione attenuata e la determinazione di un'unica sanzione base aumentata secondo legge.

Massime di principio

  • In materia di solidarietà tributaria, il coobbligato può invocare il giudicato favorevole formatosi nei confronti di altro debitore solo se la precedente decisione è un giudicato di merito; l'annullamento dell'atto per vizi formali o di motivazione non si estende automaticamente alle altre controversie sul medesimo tributo.
  • Ai fini ICI, la qualificazione di un terreno come area fabbricabile dipende dalla sua destinazione urbanistica e dalla potenzialità edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico, non dalla concreta utilizzazione del bene o dall'attività di cava svolta sul fondo.
  • Le delibere comunali che fissano valori di riferimento per le aree edificabili hanno natura di presunzioni semplici sul valore venale e non di regole vincolanti assolute; esse possono essere superate da elementi probatori contrari, anche se il giudice non può disapplicare l'atto amministrativo come se avesse efficacia normativa diretta.
  • In presenza di più violazioni identiche dell'obbligazione tributaria riferite a diverse annualità, il giudice deve applicare il regime della continuazione attenuata previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 e rideterminare la sanzione unica secondo i criteri legali.
  • Quando opera la "doppia conforme", la censura in cassazione che sostanzialmente sollecita una nuova valutazione del fatto è inammissibile se non vengono indicate specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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