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Sentenza

Sentenza n. 13193/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria finale e di merito per la Regione Puglia, relativa all’assunzione regionale di n. 165 unità ( all. n. 1, graduatoria generale Puglia ed all. n. 2, graduatoria generale Puglia con soggetti aventi diritto a riserva posti) pubblicata in data 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, Sezione Amministrazione Trasparente e sul Portate Unico del Reclutamento nonché del relativo atto di approvazione (ove esistente, poiché ad oggi non pubblicato e/o reso noto al ricorrente) ovvero di qualsivoglia altra graduatoria ancorché non conosciuta, atti adottati dalla P.A. resistente all’esito della procedura di “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”, di cui 165 unità destinate alla Direzione Regionale Puglia (codice concorso 2.700 TRIB e bando di concorso n. 290773/2025 dell’11.07.2025) e nella parte in cui il ricorrente, con un punteggio totale di -OMISSIS-, non è stato correttamente collocato in tale graduatoria alla posizione ubicata fra il-OMISSIS- in guisa del diritto a fruire della riserva posti ex L. 68/1999, come da preferenza espressa in domanda ed in corso di procedura concorsuale ex art. 16 D.P.R. 487/1994; - in ogni caso della graduatoria finale e di merito nazionale, non pubblicata e/o resa nota, ove esistete e nella parte in cui risulta lesiva per il ricorrente in guisa dei motivi di cui al presente ricorso; - del bando di concorso n. 290773/2025 dell’11.07.2025 avente ad oggetto la “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali” di cui 165 unità per la Direzione Regionale Puglia e relativi allegati (cfr. all. n. 3), con ogni sua eventuale successiva modifica/o integrazione) in toto ovvero in parte qua, sempre nei limiti di interesse del ricorrente, - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale come indicato nel ricorso; - ed ancora, del parziale silenzio-diniego opposto dall’Amministrazione resistente, formatosi ai sensi della, Legge n. 241/1990 a seguito dell’istanza di accesso agli atti ritualmente formulata da parte ricorrente in data 09.12.2025 (cfr. istanza sub all. n. 4, riscontro della P.A. sub all. n. 5 e nota di contestazione del ricorrente del 16.01.2026, sub all. n. 6); nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento, quale titolo di riserva nella graduatoria finale e di merito impugnata, della riserva posti ex L. 68/1999. Ed infine per l’accesso, ex art. 116, comma 2, c.p.a. alla documentazione richiesta dal ricorrente e non fornita dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.3.2026: - della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, Settore Gestione Risorse, Ufficio Risorse umane, del 30.01.2026 nella parte in cui statuisce il motivo per cui il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria con la riserva posti ex L. 68/1999; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, con riserva di eventuale proposizione di ulteriori motivi aggiunti,

Giustizia amministrativa202602581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e di merito regionale della procedura concorsuale per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui non riconosce al ricorrente la riserva di posti prevista dalla legge n. 68/1999, nonché parziale diniego di accesso e successiva nota esplicativa dell'Agenzia delle Entrate

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria regionale e gli atti della procedura selettiva indetta per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari giuridico-tributari, deducendo di non essere stato collocato nella posizione spettantegli nonostante il punteggio conseguito e il diritto alla riserva di posti prevista dalla legge n. 68/1999, dichiarata nella domanda e richiamata in corso di procedura ai sensi dell'art. 16 d.P.R. n. 487/1994. Ha inoltre contestato il bando nei limiti del proprio interesse, il parziale silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti e la successiva nota dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026, chiedendo l'accertamento del diritto al riconoscimento della riserva e l'accesso alla documentazione non ostesa. Nel testo della sentenza non vengono esaminati nel merito i singoli motivi di ricorso o di motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché con memoria del 13 luglio 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Non è stata quindi svolta alcuna valutazione sulla legittimità della graduatoria, sul riconoscimento della riserva prevista dalla legge n. 68/1999, sul diniego di accesso o sulla nota dell'Agenzia delle Entrate. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in considerazione delle sopravvenute ragioni rappresentate dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 35 c.p.a. nel quadro della decisione in forma semplificata sull'improcedibilità del ricorso.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Indicato nell'oggetto della domanda di accesso proposta nel corso del giudizio; la relativa questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 16 d.P.R. n. 487/1994

    Richiamato dal ricorrente quale base normativa della preferenza o riserva dichiarata nella procedura concorsuale; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione concreta.

  • legge n. 68/1999

    Richiamata dal ricorrente quale fonte della riserva di posti invocata nella graduatoria; la sentenza non decide sulla sussistenza del relativo diritto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell'ordine di oscuramento dei dati personali relativi alla salute.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in presenza di giusti motivi, da individuarsi anche nelle sopravvenute ragioni rappresentate dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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