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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15864/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto tardivo il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, senza applicazione della sospensione feriale. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il giudizio origina da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso un'esecuzione per rilascio di un immobile sito in Copparo, promossa sulla base di un decreto di trasferimento emesso all'esito di un'espropriazione immobiliare. L'opposizione era stata rigettata dal Tribunale e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione l'opponente ha proposto quattro motivi, ma la Corte ha esaminato in via pregiudiziale e assorbente solo l'ammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era stata notificata il 17 agosto 2020 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 30 ottobre 2020, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni. Il ricorrente ha sostenuto, nella memoria, che il termine avrebbe dovuto essere sospeso per il periodo feriale; la Corte ha invece escluso l'applicabilità della sospensione feriale ai giudizi di opposizione esecutiva in casi come quello in esame, nei quali la domanda proposta nell'opposizione serve a ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. È stato inoltre osservato che l'eventuale domanda risarcitoria era rimasta assorbita e non rilevava ai fini del regime dei termini.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Disciplina l'opposizione all'esecuzione; nel caso concreto l'azione era diretta a contestare il diritto del creditore di procedere a rilascio forzato.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza ed è di sessanta giorni.

  • art. 326, comma 1, c.p.c.

    Conferma la decorrenza e la durata del termine breve per l'impugnazione notificata.

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    Consentono la trattazione in camera di consiglio nei casi ritenuti manifestamente inammissibili dal relatore.

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    Consente il deposito di memoria da parte del ricorrente dopo la proposta del relatore.

  • legge n. 742 del 1969

    La sospensione feriale dei termini processuali è stata ritenuta non applicabile alle opposizioni esecutive nelle ipotesi considerate dalla Corte.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, quando la domanda dell'opponente mira a negare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, il procedimento resta sottratto alla sospensione feriale dei termini processuali.
  • Ai fini della decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione, la notificazione della sentenza fa decorrere il termine di sessanta giorni ex artt. 325 e 326 c.p.c.; se il ricorso è notificato dopo tale scadenza, è inammissibile.
  • La presenza di eventuali domande accessorie o risarcitorie, se non esaminate perché assorbite, non incide sul regime processuale del termine di impugnazione quando l'oggetto effettivo della causa è l'opposizione esecutiva.
  • Nei procedimenti sottratti alla sospensione feriale per ragioni di speditezza, occorre distinguere tra domande autonome e domande funzionali alla decisione dell'opposizione: solo queste ultime impediscono l'applicazione della sospensione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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