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Sentenza

Sentenza n. 2506/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso documentale a un contratto di locazione registrato

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, titolare di un credito risultante da decreto ingiuntivo nei confronti di un privato, aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate l'accesso e l'estrazione di copia di un contratto di locazione registrato, del quale il debitore risultava parte, al fine di individuare beni o rapporti aggredibili in sede esecutiva. Ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, strumentale alla tutela delle proprie ragioni creditorie. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso. Il controinteressato, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare dell'Amministrazione. Poiché l'istanza di accesso era stata presentata il 25 novembre 2025, il silenzio-rifiuto si è formato, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, il 25 dicembre 2025, decorso il termine di trenta giorni. Il ricorso ex art. 116 c.p.a. doveva essere notificato entro i successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della medesima legge. Essendo stato notificato soltanto il 27 aprile 2026, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, con assorbimento delle questioni relative alla fondatezza della pretesa di accesso. La società ricorrente è stata condannata a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge; nulla è stato disposto per il controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina generale dell'accesso documentale invocata dalla società ricorrente per ottenere l'ostensione e la copia del contratto di locazione.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta

    Il silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso si forma allo scadere di trenta giorni dalla presentazione della richiesta; nel caso concreto si è formato il 25 dicembre 2025.

  • art. 25, comma 5, l. 241/1990

    Prevede il termine decadenziale di trenta giorni per proporre ricorso contro il diniego, anche tacito, di accesso.

  • art. 116 c.p.a.

    Individua il rito processuale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il ricorso deve comunque essere proposto entro il termine decadenziale previsto dall'art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990.

Massime di principio

  • Il silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso documentale si forma decorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.
  • Il ricorso avverso il diniego, anche tacito, di accesso documentale deve essere proposto entro trenta giorni dalla formazione del silenzio-rifiuto; la notificazione oltre tale termine comporta l'irricevibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso contro il diniego tacito di accesso è irricevibile per tardività, il giudice non deve esaminare la sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale né gli ulteriori profili di merito della pretesa ostensiva.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardività

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