Sentenza n. 83/2026 - Pescara, Sezione 1
per la ottemperanza alla Sentenza 163 del 2022 del Tribunale di Vasto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Vasto che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, nei limiti e nei termini stabiliti, della sentenza del Tribunale ordinario di Vasto, con la quale le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo. Il giudice ha rilevato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, e l'inadempimento dell'amministrazione. È stata inoltre esclusa la possibilità per l'organo intimato di giustificare l'inerzia richiamando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando alla ricorrente le somme riconosciute a titolo di bonus della carta del docente sul conto della carta elettronica, con gli accessori previsti dal titolo giudiziale e dalla legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Chieti o in un funzionario da questi delegato, con termine di 45 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Non è stata applicata la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a., in considerazione dell'importo contenuto e della maturazione degli interessi già prevista dal titolo. L'amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, che deve essere accreditato in esecuzione del titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni è ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali.
art. 115, comma 3, c.p.a.
Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo.
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
Il responsabile del procedimento, ove competente, adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all'organo competente; l'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale dello stesso Ministero.
art. 74 c.p.a.
In presenza di manifesta fondatezza, il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata, poiché il giudice ha ritenuto non sussistenti i relativi presupposti in ragione dell'importo contenuto e della previsione degli interessi nel titolo da eseguire.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione, da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, dei titoli giudiziali comportanti il pagamento di somme può trovare applicazione, con i necessari adattamenti, anche nel giudizio amministrativo di ottemperanza.
- Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
- L'amministrazione intimata non può giustificare la mancata esecuzione di un titolo giudiziale richiamando la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo Ministero; deve assicurare il coordinamento interno necessario all'adozione dell'atto finale.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare un commissario ad acta con un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. non deve essere applicata automaticamente, potendo essere esclusa quando l'importo da corrispondere sia contenuto e il titolo giudiziale preveda già la maturazione degli interessi.
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