Cassazione Penale, Sentenza n. 27507/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato era stato condannato dal Tribunale alla pena ritenuta di giustizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di riqualificazione dell'originaria imputazione da una fattispecie più grave a quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché nell'atto non risultava allegata una dichiarazione o elezione di domicilio, né era richiamata in modo specifico un'eventuale precedente dichiarazione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto inosservanza dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., sostenendo che, secondo la lettura data dalle Sezioni unite nella sentenza n. 13808/2025, l'inammissibilità dell'appello sarebbe configurabile solo se la dichiarazione o elezione di domicilio non sia né allegata all'atto né espressamente richiamata, con indicazione della sua esatta collocazione nel fascicolo processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., pur abrogata successivamente, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte nel periodo di sua vigenza; poiché l'appello era stato presentato nel 2023, la sua ammissibilità era governata da tale norma. Ha inoltre richiamato la sentenza delle Sezioni unite n. 13808/2025, che ammette la surrogabilità della allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio con uno specifico richiamo a un precedente atto e alla sua collocazione nel fascicolo, ma ha rilevato che, nel caso concreto, nell'atto di appello non era presente tale indicazione puntuale. Ne è conseguita la manifesta infondatezza del motivo di ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
indicato come fattispecie di reato per cui è stata riqualificata la condotta e pronunciata condanna in primo grado
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
originaria imputazione, poi riqualificata in sede di merito
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
nel testo vigente ratione temporis, imponeva alle parti private, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, l'onere di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio; la sua disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte nel periodo di vigenza, anche se la norma è stata poi abrogata
art. 2, comma 1, lett. o), l. 114/2024
disposizione che ha determinato l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La disciplina processuale che prevede un onere formale a pena di inammissibilità resta applicabile alle impugnazioni proposte nel periodo in cui la norma era vigente, anche se successivamente abrogata.
- In materia di appello proposto dalla parte privata, la dichiarazione o elezione di domicilio può essere sostituita dal richiamo espresso e specifico a un precedente atto contenente tale indicazione, purché sia indicata in modo puntuale la sua collocazione nel fascicolo processuale.
- La sanatoria o la surrogazione dell'adempimento formale non opera se l'atto di impugnazione non consente l'immediata e inequivoca individuazione del domicilio o del precedente atto richiamato; in tal caso l'appello è inammissibile.
- Quando il motivo di ricorso si risolve nella contestazione di una corretta applicazione di regole processuali chiaramente violate nel caso concreto, la censura è manifestamente infondata e il ricorso va dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27486/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27489/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27490/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27491/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27492/2026 del 22/07/2026
- Sentenza penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27498/2026 del 22/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →