Ordinanza n. 6/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determina Direttoriale n. 252 del 5 novembre 2025, con la quale la Regione Molise ha approvato gli “Elenchi definitivi degli idonei alla funzione di Coordinatore d'Ambito e Coordinatore Strategico”; - dell'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della Determina Direttoriale n. 252 del 5 novembre 2025; - della presupposta Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 121 del 6.05.2025, con la quale è stata adottata la proposta del Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, disponendone la trasmissione al Consiglio Regionale per l'assunzione di provvedimenti di competenza; - della presupposta Deliberazione n. 34 del 3.06.2025 con la quale il Consiglio Regionale della Regione Molise ha approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027 e il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; - della presupposta Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 197 del 27.06.2025 di approvazione dello Schema di Avviso Pubblico finalizzato alla formazione degli elenchi degli idonei al ruolo di Coordinatore d'Ambito e Coordinatore Strategico; - dell'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 197 del 27.6.2025; - della presupposta Determina del Direttore Generale n. 144 del 1.8.2025, di approvazione dello Schema Definitivo dell'Avviso Pubblico finalizzato alla formazione degli elenchi degli idonei al ruolo di Coordinatore d'Ambito e Coordinatore Strategico di cui al PSR 2025-2027 e Piano Regionale di contrasto alla povertà 2025-2027; - della presupposta Determina del Direttore Generale n. 218 del 11.10.2025 di approvazione della ammissibilità dei colloqui - Valutazione dei titoli; - dell'Allegato A (elenco Ammessi) e dell'allegato C (Valutazione Curriculum Vitae); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, relativi alla procedura di reclutamento dei Coordinatori d'Ambito Territoriale Sociale (ATS), ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura regionale per la formazione degli elenchi degli idonei al ruolo di Coordinatore d'Ambito e Coordinatore Strategico, inclusi gli elenchi definitivi degli idonei e gli atti di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina direttoriale che ha approvato gli elenchi definitivi degli idonei alla funzione di Coordinatore d'Ambito e Coordinatore Strategico, unitamente agli atti presupposti, tra cui il Piano Sociale Regionale, il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà, l'avviso pubblico, gli atti di valutazione dell'ammissibilità ai colloqui e dei titoli e i relativi allegati. Ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emerge che contestava criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi già conoscibili dalla pubblicazione dell'avviso. La Regione e il controinteressato hanno eccepito la dubbia ricevibilità e procedibilità del ricorso, rilevando, da un lato, la tardività dell'impugnazione dei criteri e, dall'altro, la mancata impugnazione dei decreti di nomina dei responsabili d'ambito adottati medio tempore. Il Collegio ha inoltre ritenuto dubbia la giurisdizione amministrativa, pur ravvisando in via provvisoria elementi riconducibili all'esercizio di poteri amministrativi, quali valutazione, attribuzione di punteggi e comparazione tra candidati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via provvisoria ha ritenuto che possa radicarsi la giurisdizione amministrativa sulla controversia, poiché la procedura, sebbene diretta alla formazione di un elenco di meri idonei, appare caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi di valutazione, dall'attribuzione di punteggi e dalla comparazione tra candidati; ha tuttavia riservato ogni approfondimento alla fase di merito. Ha considerato il ricorso di dubbia ricevibilità e procedibilità, in quanto i criteri contestati erano noti sin dalla pubblicazione dell'avviso e non risultavano impugnati i successivi decreti di nomina dei responsabili d'ambito. Ha inoltre escluso un adeguato fumus boni iuris, valorizzando l'ampia discrezionalità tecnica delle determinazioni contestate, e ha ritenuto insussistente un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, una procedura formalmente diretta alla mera formazione di un elenco di idonei può rientrare nella giurisdizione amministrativa quando sia concretamente caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi di valutazione, dall'attribuzione di punteggi e dalla comparazione tra candidati.
- La contestazione dei criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi può risultare tardiva quando tali criteri siano conoscibili sin dalla pubblicazione dell'avviso pubblico e non vengano tempestivamente impugnati.
- La mancata impugnazione degli atti successivi di nomina adottati medio tempore può incidere sulla procedibilità della contestazione degli atti della procedura selettiva.
- La presenza di un'ampia discrezionalità tecnica nelle valutazioni amministrative può escludere, in sede cautelare, la sussistenza di un adeguato fumus boni iuris, salva la più approfondita verifica propria del merito.
- La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un danno concreto e attuale qualificabile come periculum in mora; un pregiudizio non adeguatamente dimostrato non giustifica la sospensione dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 56/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 29 gen 2026Ordinanza n. 57/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →