Regolamento (UE) 2016/1443
Regolamento delegato (UE) 2016/1443 della Commissione, del 29 giugno 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna gli elenchi delle sostanze classificate contenuti nei due principali atti UE in materia di precursori di droghe. In particolare, inserisce la cloroefedrina e la cloropseudoefedrina nella categoria 1, sulla base dell’elevato rischio di diversione verso la produzione illecita di metamfetamina e del limitato impatto sul commercio lecito. Le modifiche si applicano tanto al regime interno dell’Unione quanto al commercio con i paesi terzi. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica gli allegati dei regolamenti sui precursori di droghe per includere la cloroefedrina e la cloropseudoefedrina tra le sostanze classificate di categoria 1.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, utilizzatori, autorità competenti e soggetti coinvolti nel commercio, detenzione, controllo e monitoraggio dei precursori di droghe nell’Unione europea, nonché nel commercio tra l’Unione e i paesi terzi. Le modifiche incidono sugli allegati del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005, limitatamente alle sostanze inserite nella categoria 1. Non disciplina altri precursori né modifica il regime generale oltre l’inclusione delle nuove sostanze classificate.
Regolamento delegato (UE) 2016/1443: inclusione di determinati precursori di droghe negli elenchi delle sostanze classificate
Il regolamento delegato aggiorna i regimi UE sui precursori di droghe previsti dal regolamento (CE) n. 273/2004 e dal regolamento (CE) n. 111/2005. La modifica è adottata alla luce dell’elevato rischio di diversione verso la produzione illecita di metamfetamina e della valutazione secondo cui l’impatto sul commercio lecito è limitato.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che gli allegati dei due regolamenti contengono sostanze classificate suddivise in categorie, ognuna soggetta a misure differenti per bilanciare controllo e commercio legittimo. La categoria 1 è quella più rigorosa: per le sostanze in essa incluse, operatori e utilizzatori devono essere muniti di licenza per la detenzione e per qualunque transazione. La Commissione evidenzia che la cloroefedrina e la cloropseudoefedrina possono essere convertite direttamente in metamfetamina con elevato rendimento e che, dal 2013, sono state impiegate in varie occasioni nell’Unione per fabbricazione illecita; inoltre, non risultano usi leciti significativi emersi dalla consultazione con Stati membri e industria chimica. Le autorità degli Stati membri hanno anche sequestrato oltre 3 tonnellate di tali sostanze nel 2013 e 2014.
Ambito delle modifiche
Il regolamento incide su entrambi gli atti europei che attuano la convenzione ONU del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope:
- il regolamento (CE) n. 273/2004, relativo ai precursori di droghe all’interno dell’Unione;
- il regolamento (CE) n. 111/2005, relativo al commercio tra l’Unione e i paesi terzi.
Le modifiche riguardano esclusivamente gli allegati contenenti l’elenco delle sostanze classificate.
Sostanze inserite nella categoria 1
Sono aggiunte quattro voci, riferite ai diversi stereoisomeri di due sostanze:
- (1R,2S)-(-)-cloroefedrina, codice NC 2939 99 00, CAS 110925-64-9;
- (1S,2R)-(+)-cloroefedrina, codice NC 2939 99 00, CAS 1384199-95-4;
- (1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina, codice NC 2939 99 00, CAS 73393-61-0;
- (1R,2R)-(-)-cloropseudoefedrina, codice NC 2939 99 00, CAS 771434-80-1.
L’inserimento nella categoria 1 comporta l’assoggettamento alle misure di controllo e monitoraggio più stringenti previste dai regolamenti di base.
Effetti pratici per gli operatori
Dal momento dell’applicazione, gli operatori del settore chimico, i distributori e gli altri soggetti che detengono o scambiano queste sostanze devono considerare il regime rafforzato proprio della categoria 1. Il regolamento non descrive ulteriori procedure nel testo modificativo, ma rinvia alla disciplina dei due regolamenti base per quanto riguarda licenze, controlli e adempimenti connessi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inquadramento e motivazione della modifica
Il regolamento interviene sugli allegati del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005, che contengono gli elenchi delle sostanze classificate soggette a misure armonizzate di controllo e monitoraggio. La Commissione rileva che la cloroefedrina e la cloropseudoefedrina possono essere facilmente convertite in metamfetamina, che dal 2013 sono state usate nell’Unione come precursori per la fabbricazione illecita di metamfetamina e che non risultano usi leciti significativi tali da giustificare il mantenimento di un regime meno rigoroso.
Classificazione nella categoria 1
Le due sostanze vengono inserite nella categoria 1, che è la più rigorosa nel sistema dei precursori di droghe. Per tale categoria, operatori e utilizzatori devono essere in possesso di una licenza per detenere le sostanze e per compiere qualsiasi transazione che le coinvolga. La scelta è motivata dall’elevato rischio di diversione e dal fatto che l’impatto sul commercio lecito è considerato non significativo.
Modifica del regolamento (CE) n. 273/2004
L’articolo 1 aggiunge all’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, nella tabella delle sostanze classificate di categoria 1, quattro voci corrispondenti agli stereoisomeri della cloroefedrina e della cloropseudoefedrina: (1R,2S)-(-)-cloroefedrina, (1S,2R)-(+)-cloroefedrina, (1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina e (1R,2R)-(-)-cloropseudoefedrina. Per ciascuna sono indicati il codice NC 2939 99 00 e i rispettivi numeri CAS.
Modifica del regolamento (CE) n. 111/2005
L’articolo 2 apporta la medesima integrazione all’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, che disciplina il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi. Anche qui le quattro sostanze sono inserite nella tabella della categoria 1 con il codice NC 2939 99 00 e i relativi numeri CAS.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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