Regolamento (UE) 2016/1057
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1057 della Commissione, del 29 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all’importazione per alcune categorie di ortofrutta, secondo il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tali valori servono a determinare il prezzo di entrata applicabile alle importazioni dai paesi terzi e sono aggiornati in funzione di dati giornalieri variabili. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell’allegato del regolamento, in relazione a specifici codici NC e a determinate origini paesi terzi. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina di applicazione dell’OCM unica per il settore ortofrutticolo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1057 della Commissione: valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento attua la disciplina dell’OCM unica per il settore ortofrutticolo e aggiorna i valori forfettari all’importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di determinati prodotti. L’atto si inserisce nel meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si fonda sui criteri lì stabiliti per i prodotti e i periodi elencati nell’allegato XVI, parte A.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all’importazione sono fissati dalla Commissione per i prodotti interessati e che essi sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. La finalità pratica è quella di assicurare un parametro uniforme per il calcolo del prezzo di entrata applicabile alle importazioni di taluni ortofrutticoli da paesi terzi.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 rinvia all’allegato, nel quale sono indicati i valori forfettari all’importazione espressi in EUR/100 kg. I valori sono differenziati per codice NC e per origine del prodotto, includendo alcune provenienze specifiche e il codice ZZ, che la nota chiarisce corrispondere a «altre origini». Tra i prodotti elencati figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80 e varie sottovoci della voce 0809.
Entrata in vigore e effetto negli Stati membri
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e deve essere utilizzato come riferimento operativo per l’applicazione del prezzo di entrata nel commercio importato dei prodotti indicati.
Disposizioni principali
Oggetto e funzione dei valori forfettari
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. Questi valori sono il riferimento per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Base normativa e periodicità di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri derivanti anche dai negoziati dell’Uruguay Round.
Elenco dei prodotti e delle origini
L’allegato riporta i valori forfettari in EUR/100 kg per specifici codici NC, tra cui 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, distinguendo per codice paese terzo di origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, UY, ZA, BR, CN, NZ) e per il codice ZZ corrispondente ad altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 giu 2016Regolamento (UE) 2017/582
- Regolamento · 29 giu 2016Regolamento (UE) 2017/1018
- Regolamento · 29 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1054
- Regolamento · 29 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1055
- Regolamento · 29 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1056
- Regolamento · 29 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1058
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →