Regolamento (UE) 2016/1056
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga la durata dell'approvazione del glifosato, rinviandone la scadenza in attesa del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA sulla classificazione armonizzata della sostanza, in particolare quanto alla cancerogenicità. La proroga è giustificata dal ritardo nella procedura di rinnovo e dalla necessità di disporre di elementi scientifici aggiuntivi prima della decisione finale. Il testo modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e prevede l'applicazione immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.
Proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato nell'elenco delle sostanze attive approvate ai sensi della normativa UE sui prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva glifosato, inserita nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, quindi al regime UE di approvazione delle sostanze attive per l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'effetto è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina l'autorizzazione dei singoli prodotti fitosanitari, ma incide sulla durata dell'approvazione della sostanza attiva. La proroga opera fino a una data collegata al parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Proroga dell'approvazione del glifosato
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 interviene sul regime di approvazione del glifosato nell'ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari. La Commissione, richiamando il ritardo della procedura di rinnovo e la necessità di tenere conto degli sviluppi sulla classificazione armonizzata della sostanza, proroga temporalmente l'approvazione in attesa del parere dell'ECHA sulla cancerogenicità.
Contesto normativo e ragioni dell'intervento
La sostanza attiva glifosato è iscritta tra le sostanze attive approvate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il periodo di approvazione sarebbe scaduto il 30 giugno 2016, mentre la domanda di rinnovo era già stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La Commissione spiega che la valutazione della sostanza e la decisione sul rinnovo sono state ritardate per cause non imputabili al richiedente.
Valutazioni scientifiche e procedura di classificazione
Nel preambolo si dà atto delle conclusioni divergenti tra l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e l'EFSA in merito al potenziale cancerogeno del glifosato. L'EFSA ha ritenuto improbabile che il glifosato rappresenti un rischio cancerogeno per l'uomo e ha affermato che gli elementi disponibili non sosterrebbero una classificazione armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; tuttavia precisa che tali proposte nell'ambito della valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 non equivalgono a una proposta formale di classificazione armonizzata. Nel frattempo, lo Stato membro relatore ha presentato all'ECHA un fascicolo sulla classificazione armonizzata, comprensivo della classe di pericolo "cancerogenicità", ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Durata della proroga e meccanismo di scadenza
La modifica introdotta all'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 non fissa una data unica e immediata, ma prevede una scadenza mobile: sei mesi dalla data in cui la Commissione riceverà il parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA, con un limite massimo rappresentato dal 31 dicembre 2017. La Commissione si impegna a pubblicare nella Gazzetta ufficiale la data di ricevimento del parere, così da rendere determinabile il nuovo termine.
Eventuale non rinnovo dell'approvazione
Il regolamento contiene una clausola di coordinamento con la futura decisione sul rinnovo. Se, dopo il parere dell'ECHA, la Commissione decidesse di non rinnovare l'approvazione del glifosato perché non soddisfa i criteri di approvazione, la scadenza dell'approvazione coinciderà con la data di entrata in vigore del regolamento che dispone il mancato rinnovo, anche qualora tale data sia anteriore al termine derivante dalla proroga.
Prospettive di riesame e ulteriori profili di rischio
La Commissione indica inoltre l'intenzione di avviare quanto prima un riesame dell'approvazione del glifosato ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale prospettiva è collegata anche alle osservazioni dell'EFSA sull'impiego del coformulante ammina di sego polietossilata (CAS 61791-26-2) nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato.
Entrata in vigore
Il regolamento è adottato il 29 giugno 2016 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga della scadenza dell'approvazione del glifosato
La voce n. 25 relativa al glifosato, nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è modificata sostituendo la scadenza del 30 giugno 2016 con una nuova formula: l'approvazione scade sei mesi dopo la data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, oppure entro il 31 dicembre 2017 se tale data è anteriore.
Rinvio alla valutazione ECHA sulla classificazione armonizzata
La proroga è collegata alla procedura di classificazione armonizzata del glifosato avviata ai sensi dell'articolo 37 del რეგolamento (CE) n. 1272/2008, con particolare riferimento alla classe di pericolo della cancerogenicità. La Commissione comunicherà nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la data di ricevimento del parere dell'ECHA.
Possibile mancato rinnovo e fissazione della data di scadenza
Se, dopo il ricevimento del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'ECHA, la Commissione adotta un regolamento che decide di non rinnovare l'approvazione del glifosato per mancato rispetto dei criteri di approvazione, la data di scadenza dell'approvazione sarà fissata alla data di entrata in vigore di tale regolamento, anche se anteriore alla scadenza risultante dalla proroga.
Riesame dell'approvazione e questione del coformulante
La Commissione segnala l'intenzione di avviare quanto prima un riesame dell'approvazione del glifosato ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009, anche alla luce delle questioni sollevate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sull'uso del coformulante ammina di sego polietossilata nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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