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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30513/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato la condanna per furto aggravato (per esposizione alla pubblica fede di una grata di ferro) e per contraffazione di una targa; il ricorrente deduce tre motivi: 1) censura dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nonostante la presenza di un sistema di videosorveglianza ritenuto idoneo a impedire il furto; 2) contestazione della qualificazione della recidiva (insufficienza/illogicità della motivazione che ne riconosceva l'esistenza); 3) contestazione del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, sostenendo che le attenuanti avrebbero dovuto prevalere sulla recidiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati o inammissibili i tre motivi: 1) sull'aggravante per esposizione alla pubblica fede la Corte ha condiviso il ragionamento dei giudici di merito (unitamente alla sentenza di primo grado) secondo cui la videosorveglianza ha consentito solo la ricostruzione e l'individuazione dell'autore, ma non ha impedito materialmente la sottrazione, per cui l'aggravante resta configurabile; 2) la censura sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile perché il ricorrente ha semplicemente reiterato le stesse censure già dedotte in appello; la Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione dei giudici di merito che hanno valutato la reiterazione del comportamento criminoso come indice di accentuata pericolosità, richiamando i criteri di valutazione (art. 133 c.p. e giurisprudenza); 3) il rigetto anche della censura sulle attenuanti, perchè il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti è ambito di discrezionalità del giudice di merito e qui risulta adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 (Sajia)

    Conferma il principio giurisprudenziale secondo cui la semplice presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante per esposizione alla pubblica fede; è rilevante l'effettiva capacità della sorveglianza di impedire la sottrazione.

  • Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 (Scalambrieri)

    Orientamento conforme che contribuisce a definire i limiti in cui la videosorveglianza può escludere l'aggravante.

  • Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014 (Catarinozzi)

    L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può essere esclusa solo se risulti una sorveglianza specificamente efficace a impedire la sottrazione; in assenza di ciò l'aggravante sussiste.

  • Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò) e massime della Cassazione (Calibè)

    il giudice di merito "è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia \"concretamente significativo\""

    Fornisce i criteri di valutazione della recidiva: natura e tempo dei precedenti, omogeneità delle condotte, gravità, occasionalità, e altri parametri indicati dall'art. 133 c.p.; la valutazione concreta è rimessa al giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.

    Indica i parametri per la determinazione della pena e per valutare la rilevanza della reiterazione criminosa ai fini della maggiore colpevolezza e pericolosità del reo; richiamato come criterio di valutazione della recidiva.

Massime di principio

  • La presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante per esposizione alla pubblica fede: va valutata l'effettiva efficacia preventiva della sorveglianza nel caso concreto.
  • La determinazione della recidiva e la sua incidenza sulla pena sono valutazioni di merito soggette a discrezionalità: la Cassazione interviene solo se vi è manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione.
  • Il giudizio di equivalenza o prevalenza tra attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito che richiede motivazione adeguata; se la motivazione è coerente e sufficiente, la Corte di Cassazione la lascia assorbire.
  • In appello e in cassazione è fondamentale fornire motivazioni nuove e specifiche: la mera reiterazione delle stesse censure già contestate nei gradi precedenti rischia l'inammissibilità del motivo.
  • Per contestare l'aggravante o la recidiva è necessario fornire elementi concreti e comparativi (es. efficacia concreta della protezione, temporalità e omogeneità dei precedenti) che mettano in dubbio la valutazione di merito.

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