Sentenza n. 306/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza n. 15 emessa dal Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro e pubblicata in data 17/06/2024 nell’ambito del giudizio incardinato con r.g. n. 604/2022, non gravata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. e definitivamente passata in giudicato come da attestazione rilasciata dalla cancelleria (cfr. all. n. 2), con la quale il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 L. 107/2015 ed ha condannato il MIM per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 a versarne l’importo al ricorrente sulla carta elettronica che la stessa Amministrazione provvederà ad erogare quale contributo alla formazione professionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di euro 500,00 mediante Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e il Ministero era stato condannato ad accreditarne gli importi per quattro anni scolastici. Nel corso della camera di consiglio, il difensore del ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché l'Amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato. Ha tuttavia chiesto la condanna del Ministero alle spese processuali, rilevando che l'adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Poiché l'esecuzione è avvenuta successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, il Collegio ha posto a carico del Ministero le spese del processo, liquidate in euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge, nonché il rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza ordina inoltre all'autorità amministrativa di eseguirla.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto della soddisfazione della pretesa azionata.
art. 1 l. 107/2015
È richiamato quale base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 327 c.p.c.
È richiamato per attestare il decorso del termine di impugnazione della sentenza civile e il suo definitivo passaggio in giudicato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e la pretesa sostanziale risulta soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, con addebito all'amministrazione che ha reso necessario il giudizio mediante il tardivo adempimento.
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