Cassazione Penale, Sentenza n. 6348/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure principali: 1) l'inammissibilità dell'istanza della difesa volta al riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente processo e reati già giudicati con sentenza irrevocabile intervenuta dopo la proposizione dell'appello — la difesa sosteneva che l'istanza poteva essere formulata autonomamente anche in udienza di discussione e non dovesse assoggettarsi al termine per i motivi nuovi; 2) il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il riconoscimento dell'attenuante speciale per la collaborazione (art. 8 d.l. 13/05/1991, n.152) e la presenza di elementi favorevoli quali confessione, buon comportamento processuale, dissociazione, cambiamento di vita e resipiscenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di continuazione perché l'istanza è stata formulata in udienza di discussione quando il termine per la proposizione dei motivi nuovi (fino a quindici giorni prima dell'udienza) era già scaduto, mentre l'irrevocabilità delle sentenze richiamate era maturata prima della discussione; conseguentemente la richiesta doveva essere proposta con i motivi nuovi nei termini. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale ritenendo legittima la valutazione del giudice del merito, il quale ha potuto fondare il diniego su elementi decisivi (in particolare la gravità e la numerosità dei precedenti penali) e che il riconoscimento dell'attenuante speciale per la collaborazione non impone automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il rigetto del ricorso lascia impregiudicata la possibilità per l'imputato di proporre l'istanza di continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: il giudice del merito ha discrezionalità nel valorizzare anche un unico elemento tra quelli indicati dall'art.133 c.p. per ritenere o escludere le attenuanti; il riconoscimento di altre attenuanti non comporta automaticamente la loro attribuzione
art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416-bis.1, terzo comma c.p.)
Attenuante speciale per la collaborazione: la Corte ha chiarito che il riconoscimento di questa attenuante non determina in modo meccanico il riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo presupposti diversi
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Regola sui 'motivi nuovi' nell'impugnazione: l'istanza di continuazione riferita a sentenze irrevocabili sopravvenute deve essere proposta con i motivi nuovi entro il termine previsto (fino a 15 giorni prima dell'udienza) per essere ammissibile in sede di appello
art. 671 cod. proc. pen.
Sede esecutiva per la domanda di riconoscimento della continuazione: se la questione non è stata esaminata in cognizione ovvero è stata dichiarata inammissibile, l'interessato può avanzare l'istanza in sede esecutiva
art. 133 cod. pen.
Elenco degli elementi che il giudice può considerare per le attenuanti generiche: il giudice può prendere quale decisivo uno solo degli elementi elencati per motivare la decisione
art. 81 cod. pen.
Principio della continuazione e determinazione della pena complessiva: l'istanza di continuazione incide sulla commisurazione della pena complessiva e pertanto amplia il thema decidendum del processo di impugnazione
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Regole sull'acquisizione delle copie delle sentenze irrevocabili: in sede cognitoria l'onere di produrre le sentenze gravanti sull'imputato ricade sulla parte che propone l'istanza, con possibili acquisizioni d'ufficio ma nel rispetto della ragionevole durata del processo
Massime di principio
- Se si intende chiedere in appello il riconoscimento della continuazione con sentenze irrevocabili sopravvenute, l'istanza va proposta come 'motivo nuovo' e documentata entro i termini previsti (fino a 15 giorni prima dell'udienza); se proposta tardivamente in udienza è generalmente inammissibile.
- La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche può essere corretta se il giudice del merito fonda la decisione su elementi rilevanti (anche un solo elemento assai significativo, es. gravi e numerosi precedenti) e la motivazione è congrua e coerente.
- Il riconoscimento dell'attenuante speciale per la collaborazione non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: sono istituti diversi con presupposti distinti e giudizio discrezionale del merito.
- In sede di cognizione l'onere probatorio/di produzione delle sentenze irrevocabili atte a fondare la continuazione grava sulla parte che propone l'istanza; il giudice può comunque acquisire d'ufficio atti necessari, ma deve contemperare l'attività istruttoria con il principio della ragionevole durata del processo.
- Se la richiesta di continuazione non è stata esaminata o è dichiarata inammissibile in sede di cognizione, l'interessato mantiene la possibilità di proporre la stessa istanza in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
- Per evitare rischi di inammissibilità, la prassi difensiva consigliata è di presentare tempestivamente e documentare l'istanza di continuazione (con le copie delle sentenze irrevocabili) entro i termini per i motivi nuovi piuttosto che limitarsi a una formulazione in udienza.
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