Sentenza del 28/02/2017 n. 5114 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento del 19 maggio 2009, relativo alla bolletta d’importazione IM4 del 19 marzo 2008, con cui erano state negate le preferenze tariffarie per l’alluminio importato dal Venezuela, poiché i certificati di origine presentati erano ritenuti non conformi. La CTP di Livorno, il 24 giugno 2010, aveva annullato l’avviso; la CTR della Toscana, sezione di Livorno, con sentenza n. 77/23/12 del 16 gennaio 2012, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia. In cassazione la società ha sostenuto, con il primo motivo, che il controllo a posteriori dovesse seguire gli artt. 94 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993 e che non risultasse rispettata la procedura, articolata in due comunicazioni alle autorità venezuelane. Con il secondo motivo ha denunciato ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse deciso in base all’art. 93-bis invece che sulla questione devoluta relativa all’art. 85.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti dell’erronea applicazione della procedura di controllo a posteriori: la CTR aveva richiamato impropriamente l’art. 93-bis, pur fondando in sostanza la decisione sugli artt. 94 e seguenti, ma non aveva verificato né illustrato il rispetto della procedura prevista dall’art. 94, paragrafo 5. In particolare, la motivazione non dava conto della prima comunicazione, dell’eventuale seconda comunicazione e dei rispettivi termini di sei e quattro mesi, limitandosi a rilevare che erano trascorsi dieci mesi. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Il secondo motivo, relativo all’ultrapetizione, è stato dichiarato assorbito; non è stata dunque riconosciuta in via definitiva la spettanza delle preferenze tariffarie.
Norme richiamate
Art. 94, paragrafo 5, del Regolamento CEE n. 2454/1993
Se dopo tale seconda comunicazione i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza all'autorità richiedente entro quattro mesi o se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, l'autorità richiedente rifiuta, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, l'applicazione delle preferenze generalizzate.
Il diniego delle preferenze per mancata conferma dell’autenticità o dell’origine può intervenire solo dopo la procedura di controllo prevista: decorso il termine iniziale di sei mesi senza risposta adeguata, deve essere inviata una seconda comunicazione; il successivo termine è di quattro mesi. La decisione impugnata non poteva fondarsi sul mero decorso complessivo di dieci mesi senza accertare e motivare il rispetto di entrambe le fasi.
Articoli 94 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993
Deve, in proposito, evidenziarsi che, nel caso in esame, a norma dell'art. 94 del Regolamento CEE 2454/1993, l'Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto preliminarmente trasmettere il certificato d'origine della merce importata dalla società N. s.r.l. all'autorità competente del Paese di esportazione, rappresentato dal Venezuela, eventualmente indicando i motivi di merito o di forma che giustificavano le verifiche suppletive.
Il controllo a posteriori dei certificati di origine richiede la trasmissione del certificato all’autorità competente del Paese esportatore e il rispetto della procedura e delle scansioni temporali stabilite dal regolamento. Il giudice deve accertare concretamente che tali adempimenti siano stati eseguiti e darne conto in motivazione.
Massime di principio
- Quando il diniego di un beneficio tariffario dipende dall’esito o dalla mancata risposta a un controllo a posteriori dei certificati di origine, l’autorità doganale deve seguire le fasi e i termini specificamente previsti dalla normativa applicabile; il semplice decorso di un periodo complessivo non dimostra, da solo, che la procedura sia stata rispettata.
- La decisione che nega il beneficio deve indicare gli adempimenti svolti, le comunicazioni inviate e i termini rilevanti. Una motivazione che non consenta di verificare tali passaggi può giustificare la cassazione e il rinvio per un nuovo esame, senza che ciò comporti automaticamente il riconoscimento del beneficio al contribuente.
- Un richiamo normativo inesatto non determina necessariamente l’accoglimento della censura se la decisione applica in sostanza la disciplina pertinente; resta però necessario che i fatti accertati e la motivazione dimostrino il corretto rispetto della procedura prevista da quella disciplina.
- La cassazione con rinvio per insufficiente verifica della procedura non equivale a una decisione definitiva sul diritto alle preferenze tariffarie: il giudice di rinvio deve rivalutare la domanda sulla base degli adempimenti e degli elementi documentati.
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