Sentenza n. 3117/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il giudizio di permanente non idoneità al servizio militare, l’esclusione dal corso formativo per allievi carabinieri e il proscioglimento dalla ferma quadriennale
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva annullato i provvedimenti che avevano giudicato l’interessato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e d’istituto nell’Arma dei carabinieri, escludendolo dalla frequenza del corso formativo e prosciogliendolo dalla ferma quadriennale. L’appello contestava, in sintesi, la mancata considerazione delle concrete esigenze del corso e dell’impossibilità di un impiego meramente osservazionale dell’allievo; l’equiparazione tra remissione clinica e guarigione; la rilevanza della specificità e aggressività della patologia oncologica e della tossicità dei trattamenti; nonché la possibile sussistenza di ulteriori profili ostativi previsti dal d.m. 4 giugno 2014. Nel corso del giudizio, tuttavia, l’interessato ha documentato di essere stato ammesso a un successivo corso, di averlo superato, di essere stato nominato carabiniere, giudicato idoneo al passaggio in servizio permanente e immesso nel relativo ruolo, prestando regolare servizio. Il Ministero ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della rinuncia dell’Amministrazione alla coltivazione del gravame. Non ha quindi deciso nel merito le censure relative all’idoneità psicofisica e alla rilevanza del follow-up oncologico. Ha compensato le spese del grado, in considerazione dell’esito processuale e della richiesta dell’Avvocatura dello Stato non contestata. Ha invece posto il contributo unificato a carico dell’appellato secondo il criterio della soccombenza virtuale, richiamando l’orientamento secondo cui la particolare prestanza psicofisica richiesta al personale militare consente di valorizzare anche imperfezioni non espressamente elencate, quando incidano sull’idoneità o limitino significativamente l’assolvimento dei compiti; tale criterio può comprendere anche il follow-up oncologico, in ragione del rischio di recidiva e della necessità di monitoraggio costante.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso o dell’appello quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto è stato applicato per la rinuncia dell’Amministrazione alla coltivazione del gravame.
art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
È richiamato nel giudizio di primo grado in relazione alle cause di non idoneità connesse a neoplasie e tumori maligni; la sentenza d’appello non ha deciso definitivamente la portata della disposizione, ma ha richiamato l’orientamento secondo cui possono rilevare anche condizioni non espressamente elencate quando incidano sull’idoneità al servizio.
d.m. 4 giugno 2014
Disciplina tecnica richiamata per la valutazione dell’idoneità psicofisica e per gli ulteriori profili ostativi dedotti dall’Amministrazione; il giudizio d’appello non ha esaminato nel merito tali profili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela rafforzata dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- La sopravvenuta rinuncia dell’appellante alla coltivazione del gravame, accompagnata dal venir meno dell’interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i motivi d’appello; le eventuali valutazioni sulla fondatezza virtuale delle censure possono rilevare soltanto ai fini della regolazione del contributo unificato o delle spese.
- Nel giudizio relativo all’idoneità psicofisica del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, possono assumere rilievo anche imperfezioni non espressamente comprese nell’elenco normativo, qualora rendano il soggetto non idoneo al servizio o limitino in modo significativo l’assolvimento dei compiti istituzionali.
- Secondo l’orientamento richiamato dal Consiglio di Stato, anche il follow-up oncologico, pur in assenza di disturbi funzionali attuali, può essere considerato nella valutazione dell’idoneità militare in ragione del rischio di recidiva e della necessità di monitoraggio costante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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