Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni d’imposta 2006 e 2007, fondati sul redditometro ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, in ragione del possesso di alcuni indici di capacità contributiva, in particolare un immobile in comunione legale con il coniuge e un’autovettura acquistata con finanziamento. I giudici di merito avevano rigettato i ricorsi ritenendo non adeguatamente provata dal contribuente la provenienza delle risorse utilizzate. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la sentenza d’appello avesse erroneamente posto a suo carico l’onere di provare l’inesistenza del maggior reddito presunto o la sua esistenza in misura inferiore a quella accertata.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché, nel frattempo, è stata depositata istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L’Agenzia delle Entrate ha dato atto dell’avvenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, con pagamento di quanto dovuto per perfezionare la definizione, e successivamente anche il contribuente ha depositato la documentazione relativa alla definizione amministrativa. Per tale ragione la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, ha compensato le spese ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992 e ha precisato che la declaratoria di estinzione esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. È stata inoltre lasciata al giudice del merito la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ove ne ricorrano i presupposti.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel testo si richiama la norma sul metodo sintetico/redditometrico; la censura del ricorrente attiene alla ripartizione dell’onere della prova in base a tale disposizione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 6 del d.l. n. 119/2018
È richiamato come base normativa della definizione della controversia che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Viene applicato per la compensazione delle spese di lite in caso di estinzione del giudizio tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che la declaratoria di estinzione esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, se sopravviene la definizione della lite e viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina il motivo di ricorso e dichiara l’estinzione del processo.
- La definizione agevolata della controversia tributaria, una volta perfezionata, determina la cessazione della materia del contendere anche in Cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio tributario per definizione della lite, le spese possono essere compensate ai sensi della disciplina speciale del processo tributario.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per definizione della lite, eventuali questioni di merito sulla ripartizione dell’onere probatorio nel redditometro restano assorbite e non sono decise.
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