Sentenza n. 1924/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento 1) della determinazione adottata dall’Ambito n. 28 Comune di San Giorgio a Cremano RCG N.-OMISSIS- mai notificata, di “approvazione della graduatoria ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura”; 2) della determinazione RGC n.-OMISSIS- avente ad oggetto l’avviso pubblico per i residenti nel territorio dell’Ambito n. 28 al fine di presentare le istanze di ammissione al beneficio; 3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi del ricorrente; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera apodittica in ordine alle attestazioni ISEE;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria degli ammessi al beneficio FNA 2023 – programma regionale di assegni di cura, e presupposto avviso pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario di assegno di cura)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria degli ammessi al programma regionale di assegni di cura e il presupposto avviso pubblico, chiedendo altresì l’accertamento del diritto del minore, affetto da disabilità gravissima e già beneficiario del contributo in precedenti annualità, a ottenere l’assegno anche per l’annualità 2025. Hanno dedotto la violazione del Piano nazionale e regionale per la non autosufficienza, delle deliberazioni regionali n. 121/2023 e n. 70/2024, nonché degli artt. 2 e 3 del d.m. 26 settembre 2016, oltre a eccesso di potere e travisamento dei fatti. In particolare, hanno contestato che l’Amministrazione, pur avendo riconosciuto la condizione di disabilità gravissima con priorità massima, avesse escluso il minore dal finanziamento per carenza di fondi e formato la graduatoria sulla base dell’ISEE. È stato inoltre invocato il legittimo affidamento derivante dall’erogazione dell’assegno negli anni precedenti e sostenuto che i disabili gravissimi già valutati non dovessero essere nuovamente sottoposti a valutazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione, con annullamento della graduatoria e degli atti impugnati e salvezza della riedizione del potere amministrativo. Il Collegio ha chiarito, in primo luogo, che l’assegno di cura non costituisce una prestazione garantita in termini assoluti: l’accesso deve essere conformato mediante graduatoria e resta condizionato alle risorse finanziarie disponibili. Le graduatorie relative alle diverse annualità sono autonome e il precedente godimento del beneficio non determina né un diritto alla sua prosecuzione né un legittimo affidamento sulla conservazione dell’assegno; la previsione relativa alla mancata rivalutazione dei disabili gravissimi già beneficiari riguarda gli adempimenti di programmazione e quantificazione delle risorse, non l’ammissione automatica dei singoli beneficiari. Il ricorso è stato però ritenuto fondato perché la disciplina regionale impone, all’interno della platea dei disabili gravissimi, la valutazione congiunta delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate. Il Comune ha invece formato la graduatoria esclusivamente mediante il parametro ISEE, omettendo di considerare la scheda sociale SVAMDI C, il punteggio sociale e gli elementi relativi alla concreta situazione assistenziale, al carico familiare e all’impegno del caregiver. Tale modalità ha violato i criteri regionali di selezione. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022
L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.
L’assegno di cura regionale è qualificato come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non come prestazione assoluta e incondizionata.
d.G.R.C. n. 70/2024
Le persone con disabilità gravissima già valutate con le scale ex D.M. 26/9/2016 e già beneficiarie di assegni di cura non devono essere rivalutate, si procede eventualmente al solo aggiornamento del PAI se il servizio sociale ritiene necessario.
La disposizione riguarda gli obblighi degli enti nella programmazione annuale e nella quantificazione delle risorse; non impone l’ammissione automatica dei precedenti beneficiari né esclude la valutazione annuale delle domande in base alle risorse disponibili.
art. 6 d.G.R.C. n. 70/2024
Le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata [sono] da accertarsi in base all’Allegato C delle schede SVAMA e SVAMDI ed all’ISEE più basso.
La graduazione delle domande tra persone con disabilità gravissima richiede la valutazione contestuale delle condizioni sociali e di quelle economiche; l’ISEE non può costituire l’unico criterio selettivo.
artt. 2 e 3 d.m. 26 settembre 2016
Sono richiamati nel quadro normativo relativo alla valutazione della disabilità gravissima, senza ulteriore specificazione interpretativa nel testo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato per la fissazione dell’udienza pubblica e la trattazione della controversia, con contestuale disposizione di incombenti istruttori.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La questione relativa alla notificazione ai controinteressati è stata ritenuta non rilevante, essendo stato integrato il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- L’assegno di cura finanziato con risorse pubbliche costituisce una prestazione soggetta a programmazione e graduatoria e non attribuisce, neppure alle persone con disabilità gravissima, un diritto assoluto all’erogazione indipendentemente dai limiti delle risorse disponibili.
- Le graduatorie predisposte per annualità diverse sono autonome; il precedente godimento dell’assegno di cura non fonda un legittimo affidamento alla sua conservazione per gli anni successivi né vincola l’amministrazione al principio della spesa storica.
- La mancata rivalutazione delle persone con disabilità gravissima già valutate e già beneficiarie riguarda la programmazione e la quantificazione annuale delle risorse, ma non comporta l’ammissione automatica del singolo beneficiario alla nuova annualità.
- Quando la disciplina regionale prevede, per graduare le domande tra persone con disabilità gravissima, la considerazione delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, l’amministrazione deve valutare congiuntamente entrambi i profili; è illegittima una graduatoria formata esclusivamente sulla base dell’ISEE.
- La valutazione delle condizioni sociali deve considerare gli elementi prescritti dalla relativa scheda sociale, inclusi il grado di assistenza effettivamente prestata, il carico assistenziale e l’impegno del caregiver familiare; l’omissione di tali elementi vizia la graduatoria e impone la riedizione del potere.
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