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Ordinanza

Ordinanza n. 789/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale n. 44/2026 del 30/04/2026 recante la Delibera a contrarre della procedura in esame e avente come oggetto “Affidamento in concessione servizi di trasporto pubblico locale interurbani e suburbani su gomma nel territorio della Città Metropolitana di Milano, della provincia di Monza e Brianza e della provincia di Lodi, nonché dei servizi urbani e di area urbana del comune di Lodi - lotti 1 (ex Lotto 5 Relazione sui Lotti di Affidamento), 2, 3, 4 – decisione a contrarre” –, CUP: C89I26000520005, CIG LOTTO 1 – BB4D8109CD, CIG LOTTO 2 – BB4D811AA0, CIG LOTTO 3 – BB4D812B73, CIG LOTTO 4 – BB4D813C46; - della documentazione di gara approvata e parte integrante della citata D.D. 44/2026, tra cui in particolare, il Bando, il Disciplinare e tutti i relativi allegati, pubblicati sul portale dell’Agenzia TPL il 5 maggio 2026; - della delibera n. 7/2026 del 27/04/2026, pubblicata sul portale SINTEL in data 5 maggio 2026 e nella sezione “Società Trasparente” del sito dell’Agenzia TPL il 20 maggio 2026, con cui l’Agenzia TPL ha disposto l’aggiornamento della Relazione di Affidamento ex Misura 2 – Delibera ART n. 154/2019 – Lotti 1 (ex lotto 5), 2, 3 e 4 – Versione 3.0, per adeguare la stessa alle osservazioni trasmesse dall’ART in data 23/02/2026; - della Relazione di Affidamento ex Misura 2 – Delibera ART n. 154/2019 – Lotti 1 (ex lotto 5), 2, 3 e 4 – Versione 3.0; - ove occorra, di tutti gli atti istruttori di indizione della procedura, anche se ignoti, sconosciuti e non comunicati; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202602124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera a contrarre, lex specialis e Relazione di Affidamento relativi alla procedura per la concessione di servizi di trasporto pubblico locale su gomma articolata in quattro lotti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di gara, deducendo l’illegittimità di clausole immediatamente escludenti e di lacune informative tali da impedire la formulazione di offerte sostenibili. In particolare, è stata contestata la clausola dell’art. 11.3 del Disciplinare, che richiede agli operatori di avere percorso almeno 3.000.000 di vetture/km riferiti a uno specifico contratto di servizio. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti di gara. Nel giudizio non si sono costituite la Regione Lombardia, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e un’altra impresa interessata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo sommario esame, ha ritenuto non evidenti gli elementi di fondatezza del ricorso. I requisiti di partecipazione contestati esprimono l’ampia discrezionalità riservata dalla stazione appaltante nella scelta del concessionario e, in rapporto all’oggetto e all’importanza dell’affidamento, non appaiono prima facie irragionevoli, sproporzionati o discriminatori, né tali da precludere in astratto la partecipazione dell’operatore economico. Il giudice ha riservato al merito gli ulteriori approfondimenti, soprattutto sulla natura immediatamente escludente della clausola dell’art. 11.3 del Disciplinare. Ha escluso inoltre il periculum in mora, poiché il termine per la ricezione delle offerte era fissato al 30 settembre 2026 e l’Agenzia aveva dichiarato l’intenzione di prorogarlo di ulteriori trenta giorni. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla prosecuzione della gara. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il TAR ha disposto anche l’integrazione del contributo unificato, rilevando che la concessione di servizi rientra nelle procedure di affidamento di servizi soggette al rito appalti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata valutata quanto al fumus boni iuris e al periculum in mora.

  • art. 119, comma 1, lett. a, c.p.a.

    La procedura di concessione di servizi è stata ricondotta alle procedure di affidamento di servizi soggette al rito abbreviato.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata ricondotta al rito appalti; il giudice ha inoltre richiamato il comma 6 per la fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 57 c.p.a.

    È stato applicato per compensare le spese della fase cautelare.

  • Adunanza Plenaria, 27 luglio 2016, n. 22

    È stata richiamata a sostegno dell’applicazione della tariffa del contributo unificato prevista per il rito appalti alle controversie relative a procedure di affidamento di servizi mediante concessione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la contestazione di requisiti di partecipazione a una gara richiede la verifica sommaria della loro manifesta irragionevolezza, sproporzione o natura discriminatoria; in assenza di tali evidenze, la domanda cautelare non può essere accolta, fermo l’approfondimento riservato alla fase di merito.
  • La stazione appaltante dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione a una procedura di concessione, purché tali requisiti siano coerenti con l’oggetto e l’importanza dell’affidamento e non risultino prima facie irragionevoli, sproporzionati o discriminatori.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando il termine per la presentazione delle offerte è ancora sufficientemente lontano, soprattutto se l’amministrazione prospetta una proroga del termine, poiché manca un pregiudizio imminente e irreparabile.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla prosecuzione di una procedura di affidamento può prevalere sull’interesse del singolo operatore quando non siano ravvisabili, in sede sommaria, vizi evidenti degli atti di gara e un danno imminente.
  • Le controversie relative a procedure di affidamento di servizi mediante concessione rientrano, ai fini processuali e contributivi, nell’ambito delle procedure disciplinate dagli artt. 119 e 120 c.p.a., con applicazione della tariffa del contributo unificato prevista per il rito appalti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTrasporto pubblico locale
RamiContratti pubbliciServizi pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieClausole escludenti e impugnazione immediata
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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