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Sentenza

Sentenza n. 3534/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 23 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 23 settembre 2025, con la quale aveva chiesto il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva attivato il procedimento mediante la fissazione dell’appuntamento presso la sede diplomatica per il 16 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe. È stata tuttavia disposta la restituzione al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more del giudizio ha fatto venir meno la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la successiva attivazione del procedimento amministrativo, quando soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra attivazione del relativo procedimento e può comportare il pieno soddisfacimento della domanda giudiziale volta a ottenere l’avvio del procedimento, anche se non equivale ancora al rilascio del visto.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e dalla condotta dell’Amministrazione, che abbia provveduto in tempi ragionevoli tenendo conto dell’elevato numero di istanze analoghe; resta tuttavia possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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