Sentenza n. 549/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 1305/2024 pubblicata il 21/03/2024, resa inter partes dal Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, nel giudizio n. 8437/2022 RGL, munita di attestazione di conformità « anche ai fini di cui agli artt. 474 e 475 c.p.c. » (stante la modifica dei suddetti articoli ad opera del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ) e in tale forma notificata in data 22.3.2024, passata in giudicato, come da attestazione rilasciata in data 02.08.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta docente per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, con la quale era stato dichiarato il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il titolo aveva condannato il Ministero all'emissione di buoni elettronici per complessivi euro 1.000,00 in favore di una ricorrente, euro 1.500,00 in favore di altri tre ricorrenti ed euro 2.000,00 in favore di un ulteriore ricorrente. I ricorrenti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. Hanno inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare integrale e puntuale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, mediante l'erogazione della Carta docente per gli importi stabiliti nel titolo, oltre agli interessi, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte e con ulteriori sessanta giorni per provvedere. Il commissario ad acta deve considerare il proprio incarico obbligatorio e depositare gli atti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico. Il TAR ha applicato, sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.403,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il suo termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere inutilmente decorso prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando sia nominato un dirigente dell'amministrazione resistente, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora; nel caso concreto essa è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale criterio per porre le spese processuali a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo quando siano comprovati il passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissando un termine ulteriore per l'esecuzione e subordinandone l'attivazione a un'istanza della parte interessata.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico giudiziario obbligatorio, che non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l'inadempimento di un ordine di pagamento, in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, decorrenti dall'ordine giudiziale fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell'amministrazione resistente può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle pronunciate ai sensi della legge n. 89/2001.
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