Cassazione Penale, Sentenza n. 34371/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pisa che revocava la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduceva la violazione di legge per omessa notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al giudice dell'esecuzione, con conseguente nullità dell'ordinanza per violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'omessa trasmissione dell'allegato contenente il decreto di fissazione dell'udienza (nonostante la PEC contenente la dicitura "Trasmetto in allegato alla presente decreto di fissazione udienza") costituisca una nullità assoluta per violazione del contraddittorio. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Pisa per nuovo giudizio, con l'indicazione che il giudice del rinvio dovrà ripristinare correttamente il contraddittorio e rivalutare le richieste del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel quadro delle regole sulla notificazione e sul diritto di difesa; la Corte la applica nel senso che l'omessa comunicazione della fissazione dell'udienza al difensore compromette il contraddittorio.
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Norma del procedimento di esecuzione richiamata per sostenere l'obbligatorietà della presenza o della tempestiva informazione delle parti nei casi in cui il contraddittorio è necessario; la Corte la considera connessa alla nullità per omissione della comunicazione.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nella disciplina delle nullità: la Corte utilizza il principio per qualificare la mancata notifica come causa di nullità rilevante ai fini del contraddittorio.
art. 179 cod. proc. pen.
Articolo sulle nullità: la Corte ha qualificato l'omesso avviso di fissazione dell'udienza come nullità assoluta richiamabile d'ufficio ai sensi di questo articolo, comportando l'annullamento del provvedimento impugnato.
art. 623, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 604 comma 4 per stabilire la conseguenza procedurale dell'accertata nullità: la regola generale è l'annullamento con rinvio al giudice di merito per ripristino del contraddittorio.
art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Applicato congiuntamente all'art. 623 per giustificare il rinvio decisorio in caso di nullità ex art. 179, ossia la necessità di un nuovo esame da parte del giudice del merito dopo il ripristino del contraddittorio.
Massime di principio
- L'omesso avviso alle parti della fissazione dell'udienza nel procedimento di esecuzione configura una nullità di carattere assoluto rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.
- La sola trasmissione di una comunicazione (anche tramite PEC) priva dell'allegato essenziale non soddisfa l'obbligo di informazione: l'assenza materiale dell'atto notificato rende la comunicazione inefficace.
- In presenza di una nullità ex art. 179 cod. proc. pen., la regola generale è l'annullamento con rinvio al giudice competente (artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4), salvo ragioni eccezionali che giustifichino diversa decisione.
- Il giudice del rinvio deve procedere al corretto ripristino del contraddittorio e alla rivalutazione delle richieste del Pubblico Ministero; non è ammesso limitarsi a confermare decisioni prese in assenza di contraddittorio.
- Per i difensori: verificare sempre la ricezione effettiva degli atti allegati nelle comunicazioni telematiche e, in caso di mancata ricezione, tempestivamente segnalare l'irregolarità per evitare pregiudizi processuali irreversibili.
- Per la pubblica amministrazione giudiziaria: assicurare che le comunicazioni telematiche contengano effettivamente gli allegati indicati e conservare tracciatura che dimostri l'avvenuta notifica effettiva al difensore.
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