Cassazione Penale, Ordinanza n. 33749/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna, pronunciata dal Tribunale, per i reati di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni e minaccia aggravata, commessi in danno dell'ex compagna e della madre di lei. I fatti si collocavano nel clima di conflittualità seguito alla cessazione della relazione, dalla quale era nato un figlio. Secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte, le condotte erano oggettivamente diverse e perseguivano finalità differenti: ottenere dalla persona offesa la consegna del denaro ricevuto quale contributo statale per la nascita del figlio e ottenere l'affidamento del figlio. Con il ricorso sono stati articolati quattro motivi: il terzo denunciava un uso distorto della motivazione per relationem; il secondo censurava il mancato assorbimento della minaccia nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e denunciava inoltre violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del dolo specifico; il quarto contestava genericamente la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché la motivazione della sentenza d'appello era esaustiva e non illogica, la doglianza sull'assorbimento era reiterativa e comunque infondata alla luce della diversità oggettiva e finalistica delle condotte, quella sul dolo specifico era generica e la censura risarcitoria non specificamente argomentata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione della Corte d'appello; ha escluso l'assorbimento della minaccia nel tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rilevando la diversità delle condotte e delle finalità; ha giudicato generiche le doglianze relative al dolo specifico e alla condanna risarcitoria. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato quale norma sul tentativo, in relazione al tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
art. 393 c.p.
Richiamato quale fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte considera configurabile il tentativo e distinto il reato di minaccia quando le condotte siano oggettivamente diverse e orientate a finalità differenti.
art. 612, comma 2, c.p.
Richiamato quale fattispecie di minaccia aggravata, ritenuta non assorbita nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in presenza di condotte distinte.
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente attraverso l'esame delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione proposte con il ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il reato di minaccia non è assorbito nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando le condotte, pur inserite nel medesimo contesto conflittuale, siano oggettivamente diverse e perseguano finalità differenti.
- Il dolo specifico, quale elemento interno, può essere accertato in via indiretta mediante elementi concreti sintomatici della rappresentazione e volizione dell'azione; in sede di legittimità la censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione e non può esaurirsi in doglianze generiche.
- Non è censurabile per omessa risposta a una singola deduzione la sentenza la cui motivazione complessivamente considerata consenta di ritenere implicitamente rigettata quella deduzione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproponga censure già dedotte in appello e adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale, oppure quando denunci in modo generico vizi di motivazione o la condanna risarcitoria.
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