Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47354/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta il 26/02/2024, ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., con cui la ricorrente deduceva di non avere avuto compiuta conoscenza del procedimento penale a suo carico (sentenza del Giudice di pace dell'8/01/2019, divenuta irrevocabile il 3/03/2019) fino al 9/02/2024 e quindi di aver proposto tempestivamente l'istanza. La Corte d'appello aveva invece ritenuto tardiva la richiesta, facendo decorrere il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento del 26/07/2023.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la comunicazione ricevuta il 26/07/2023 (esito di un tentativo di notifica via PEC il 21/06/2023, deposito telematico su InfoCamere e successiva raccomandata contenente solo riferimenti numerici alla cartella di pagamento) non fosse idonea a far decorrere il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis, comma 2, c.p.p., perché non evocava né in modo esplicito né implicito la promozione di un procedimento penale, la condanna o la formazione del giudicato. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio, libero nell'esito e privo del vizio riscontrato.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 629-bis

    «Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo»; comma 2: richiesta alla corte di appello entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento

    La Suprema Corte conferma che il termine per proporre la richiesta di rescissione decorre dal momento in cui il soggetto ha conoscenza del procedimento penale, non dalla mera conoscenza successiva di atti o della sentenza, e che la prova della conoscenza effettiva è necessaria per far decorrere il termine perentorio di 30 giorni.

  • d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286, art. 10-bis

    Norma sostanziale che disciplina il reato per cui la ricorrente era stata condannata; citata in fatto ma non oggetto di specifica interpretazione nella decisione sulla procedura di rescissione del giudicato.

Massime di principio

  • Il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis, comma 2, c.p.p. decorre dal momento in cui il condannato ha effettiva conoscenza del procedimento penale a suo carico e non dalla mera ricezione di atti amministrativi o notifiche che non menzionino esplicitamente il procedimento o la sentenza.
  • Una comunicazione amministrativa (es. cartella di pagamento) che non richiami in modo esplicito o implicito l'esistenza di un procedimento penale o di una condanna non è, di per sé, idonea a far decorrere il termine di 30 giorni per proporre la rescissione del giudicato.
  • Il tentativo di notifica via PEC fallito, seguito da deposito telematico su piattaforme come InfoCamere e da una raccomandata con riferimenti numerici generici, può non costituire prova della ‘conoscenza’ del procedimento se il contenuto non informi chiaramente sul profilo penale.
  • In situazioni analoghe il ricorrente deve concentrare la prova sulla data e sulla natura della conoscenza effettiva del procedimento (es. notifiche penali esplicite, contatti con il difensore, annotazioni nel casellario giudiziale), perché il decorso del termine è rigoroso e perentorio.
  • Per l'organo giudicante la valutazione è concreta: occorre verificare se la comunicazione ricevuta fosse tale da far ragionevolmente comprendere al destinatario l'esistenza di un procedimento penale e della condanna; in caso di dubbio la presunzione di conoscenza non può essere posta a carico dell'interessato.
  • Prassi consigliata per chi si trovi nella stessa situazione: raccogliere e conservare tutte le comunicazioni ricevute, verificare il casellario giudiziale, contattare tempestivamente il difensore e, in caso di dubbio sulla conoscenza, proporre comunque l'istanza di rescissione entro 30 giorni dalla prima comunicazione certa che indichi il procedimento, o impugnare l'eventuale decisione per inammissibilità mostrando l'assenza di conoscenza effettiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.