Cassazione Penale, Sentenza n. 44943/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., articolato in due profili: 1) censura di inesatta percezione delle risultanze processuali per non aver valorizzato la presunta disparità di trattamento rispetto a sentenze di Milano e Firenze e per aver ritenuto non provata l'organizzazione dei sequestratori e la durata rilevante della privazione della libertà (la difesa sosteneva durata inferiore a due ore); 2) contestazione della qualificazione giuridica, con richiesta di assorbimento del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (o, alternativamente, qualificazione come sequestro semplice ex art. 605) nella rapina aggravata (art. 628), o comunque diversa valutazione della fattispecie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'errore dedotto non fosse un errore percettivo o una svista della Corte di cassazione, bensì il frutto di valutazioni giuridico-motivazionali e di qualificazione del fatto (valutazioni non sindacabili tramite il rimedio ex art. 625-bis). La sentenza impugnata aveva motivato la qualificazione per sequestro a scopo di estorsione evidenziando che le vittime erano state segregate, legate e minacciate affinché parenti/amici effettuassero bonifici online, configurando una mercificazione della persona: ciò avrebbe impedito l'assorbimento nel delitto di rapina. Quanto al presunto contrasto con altri giudicati, la Corte ha osservato che le decisioni riguardavano fatti diversi, in ambiti spazio-temporali e processuali diversi, e dunque non vi era contrasto di giudicati. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa particolarmente elevati.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio riguarda l'errore di fatto in senso percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbia inciso sulla decisione; non è applicabile alle valutazioni di giudizio o alle interpretazioni giuridiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Autorizza la condanna alle spese del procedimento e, in caso di inammissibilità con grave colpa, il pagamento alla Cassa delle ammende; applicata per imporre il versamento di euro 4.000.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede il trattamento del ricorso in forma cartolare; norma procedurale richiamata in cui è stato svolto il giudizio.
art. 630 cod. pen.
Sequestro di persona a scopo di estorsione: la Corte ha ritenuto configurato il reato quando la privazione della libertà ha una rilevanza autonoma e finalità di mercificazione della persona, condizionando la liberazione al pagamento.
art. 605 cod. pen.
Sequestro di persona semplice: richiamato come categoria alternativa, ma la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la condotta fosse più gravemente caratterizzata (art. 630).
art. 628 cod. pen.
Rapina aggravata: la Corte ha escluso l'assorbimento del reato di sequestro nella rapina quando il sequestro assume autonoma rilevanza criminale e non è mero mezzo per commettere la rapina.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile)
Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002
Richiamata per la definizione giurisprudenziale dell'errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis: distinzione tra errore percettivo/svista e valutazioni di giudizio o interpretazioni normative escluse dal rimedio.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis è ammesso solo per errori percettivi concreti (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano effettivamente inciso sulla decisione; non è lo strumento per contestare valutazioni giuridiche o ricostruzioni logico-motivazionali.
- La qualificazione giuridica dei fatti (es. sequestro a scopo di estorsione vs sequestro semplice vs rapina) è, nella maggior parte dei casi, frutto di valutazioni circostanziali e motivazionali del giudice e non rientra nella tutela straordinaria per errore di fatto.
- Per contestare un apparente contrasto tra giudicati è necessario dimostrare identità di fatti e situazione obiettiva; sentenze su fatti diversi non costituiscono di per sé un contrasto idoneo a fondare il rimedio straordinario.
- Quando la privazione della libertà ha rilevanza autonoma (sequestro finalizzato a mercificare la persona o a costringere vettori di pagamento) il reato di sequestro a scopo di estorsione non viene assorbito nella rapina, pur se la rapina è stata consumata contestualmente.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o collocabili fuori dall'ambito di applicazione dell'istituto può comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa elevata.
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