Sentenza n. 1270/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 2576/2025 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, pubblicata il 17/06/2025, la quale, notificata il 18/06/2025, è passata in giudicato per non proposto appello, giusta certificazione rilasciata il 22/07/2025, e per l’esecuzione dei giudicati di condanna a) al pagamento a -OMISSIS- dell’assegno una tantum di cui all’art. 2 co. 3 L. 210/ 1992, posta l’avvenuta notifica della Sentenza in formula esecutiva il 24/07/2025; b) al pagamento dei compensi professionali liquidati e distratti agli esponenti avvocati -OMISSIS-, posta l’avvenuta notifica della sentenza in formula esecutiva il 24/07/2025 anche per quanto di rispettivo interesse dei due procuratori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania che aveva riconosciuto l’assegno una tantum, gli interessi e le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La beneficiaria dell’assegno e i difensori antistatari hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute e passata in giudicato. Il titolo aveva accertato il diritto della beneficiaria all’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 3, l. 210/1992, condannando il Ministero al pagamento dell’assegno, degli interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e delle spese di lite, liquidate in 6.114 euro oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari. I ricorrenti hanno dedotto il persistente inadempimento dell’Amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Hanno chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e ha depositato documentazione relativa all’avvio dell’istruttoria per la liquidazione, senza comprovare l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché diretto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha ritenuto rispettati il termine decennale per la proposizione dell’azione e il termine per il deposito del ricorso. Ha inoltre accertato la rituale notificazione al Ministero della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, in assenza di contestazioni specifiche sul titolo e di prova del pagamento, ha ritenuto persistente l’inadempimento del Ministero, applicando il principio dell’art. 2697 c.c. secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi li eccepisce. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Ha escluso il compenso del commissario, ritenendo l’attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e richiamando l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro. Ha invece respinto la domanda di astreinte: le difficoltà di adempimento collegate alla crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico sono state considerate concrete ragioni ostative, idonee non solo a mitigare ma a escludere la penalità di mora. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori; il contributo unificato di 43 euro è stato attribuito al solo difensore indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Disciplina il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza, ritenuto rispettato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è risultato decorso.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; il Ministero non ha provato l’avvenuto pagamento.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per successive violazioni o inosservanze, ma nel caso concreto la domanda è stata respinta per la presenza di ragioni ostative.
art. 2, comma 3, l. 210/1992
Costituisce la base normativa dell’assegno una tantum riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 115 c.p.c.
Consente di considerare i fatti notori; il TAR ha qualificato come notorie le difficoltà connesse alla crisi della finanza pubblica e all’entità del debito pubblico, utilizzandole come ragioni ostative all’astreinte.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che contenga una condanna a carico di una pubblica amministrazione.
- Quando l’amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non prova l’avvenuto pagamento, l’inadempimento può essere accertato applicando il principio generale secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi li eccepisce.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare, già nella sentenza, un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento: può essere esclusa quando siano accertate concrete ragioni ostative all’adempimento, anche connesse alle difficoltà della finanza pubblica.
- Il commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione debitrice può svolgere l’incarico senza compenso autonomo quando l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’applicazione analogica della disciplina richiamata dal giudice.
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