Cassazione Penale, Sentenza n. 36091/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due condanne per bancarotta (una con sentenza applicativa del 9/04/2019 relativa a fatto dichiarato consumato con la sentenza di fallimento del 15/03/2017; l'altra con sentenza del rito abbreviato del 13/07/2023 relativa a fatto del 17/04/2019). Ha dedotto che i reati sono stati commessi nello stesso contesto territoriale e temporale ristretto, con medesime finalità distrattive, analoga modalità esecutiva e riguardanti società interconnesse con sede negli stessi uffici, perciò integranti un unico disegno criminoso e la continuazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretto il giudizio del giudice dell'esecuzione secondo cui non è sussistente il vincolo della continuazione: nei reati di bancarotta la consumazione si identifica con la dichiarazione di fallimento (qui 15/03/2017 e 9/04/2019), sussiste una distanza temporale significativa e le distrazioni considerate si collocano in ampi periodi diversi (Solinvest 2009-2010; Edilscavi 2011-2016). Pur riconoscendo analogie di modus operandi e collegamenti societari, la Corte ha condiviso che non sussistono elementi indizianti sufficienti a dimostrare un disegno criminoso unitario preordinato fin dal primo fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; la Corte conferma che il giudice dell'esecuzione valuta se i fatti riconducibili a diverse condanne costituiscano un'unica progettualità criminosa, sulla base di elementi indiziari significativi.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena per reati continuati; la Corte ha valutato l'esistenza del "disegno criminoso" richiesto dalla disciplina sulla continuazione e non ha ritenuto sufficiente la mera analogia di modalità operative.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in cassazione; la Corte ha applicato tale articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- In tema di bancarotta la data di consumazione del reato coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento: tali date sono rilevanti per valutare la vicinanza temporale dei fatti ai fini della continuazione.
- Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare un "disegno criminoso" unitario e previamente concepito; non è sufficiente la somiglianza delle modalità operative o l'interconnessione societaria se manca prova di una pianificazione unitaria dei singoli episodi.
- Gli indici utili a dimostrare il disegno criminoso comprendono: unità del contesto e della spinta a delinquere, brevità del lasso temporale tra gli episodi, identica natura dei reati, analogia del modus operandi e partecipazione costante degli stessi soggetti.
- In sede esecutiva il ricorrente non ha un obbligo formale di allegare prove estese, ma l'interesse a delineare indici di continuità non esime il giudice dall'esigere elementi indiziari concreti; la valutazione del giudice dell'esecuzione sulle prove fattuali è sindacabile in cassazione solo per vizi gravi della motivazione.
- La mera esistenza di trasferimenti di denaro tra società collegate o la confusione gestionale non necessariamente prova l'esistenza di un progetto criminoso unico: occorre dimostrare che, fin dal primo episodio, l'agente avesse previsto i successivi e la loro realizzazione nelle caratteristiche fondamentali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35982/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35983/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35984/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35987/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36035/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36037/2024 del 26/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →