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Sentenza

Sentenza n. 3522/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 23 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 23 settembre 2025 diretta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per presentare la relativa domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva fissato l’appuntamento richiesto presso la sede diplomatica, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; la sopravvenuta attivazione del procedimento e il soddisfacimento della pretesa determinano la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell’obbligo di provvedere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo e il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra pieno soddisfacimento della pretesa azionata quando l’oggetto del giudizio è l’attivazione del procedimento e non il rilascio definitivo del visto.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla durata non particolarmente estesa dell’inerzia e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, valutato anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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