Cassazione Penale, Ordinanza n. 31032/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di detenzione di munizioni senza titolo. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché riproduttiva di questioni già esaminate e disattese in appello, senza confronto con la motivazione impugnata, quindi anche aspecifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto sufficiente e congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando il numero elevato di munizioni detenute senza titolo, pari a settantasei, e l'assenza di una spiegazione idonea a ridimensionare la gravità del fatto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 697 c.p.
norma incriminatrice del fatto di detenzione di munizioni senza titolo, oggetto della condanna confermata in appello
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti, se ritenuto decisivo
art. 133 c.p.
la motivazione del giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti i parametri; una valutazione congrua, logica e coerente è sufficiente
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto è sufficiente una motivazione che evidenzi l'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., quando tale elemento sia ritenuto decisivo.
- La valutazione del giudice di merito sul diniego della particolare tenuità del fatto, se sorretta da argomentazione congrua, logica e coerente, non è sindacabile in cassazione quando il ricorso si limiti a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già vagliate e disattese dal giudice d'appello senza misurarsi con la motivazione impugnata, incorrendo anche in aspecificità.
- Nel valutare la particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare in modo decisivo la consistenza quantitativa dell'illecito e l'assenza di spiegazioni idonee a ridimensionarne la gravità.
Come è indicizzato
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