Sentenza del 10/10/2019 n. 25501 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. Toscana che aveva riformato la decisione favorevole della C.T.P. di Lucca, confermando una ripresa IVA relativa all'anno 2006. La società sosteneva, da un lato, che la sentenza regionale fosse priva di motivazione effettiva e, dall'altro, che la documentazione prodotta, comprendente documenti doganali del Paese di destinazione e documenti di trasporto internazionale, dimostrasse l'esportazione delle merci verso la Norvegia e quindi l'operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza della C.T.R. e ha confermato che, per le esportazioni indirette disciplinate dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione deve risultare dalla documentazione doganale prevista, oppure, in mancanza di documenti nella disponibilità dell'esportatore, da attestazioni aventi carattere certo e incontrovertibile provenienti da pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione. Le attestazioni e gli altri documenti di origine privata prodotti dalla società non sono stati ritenuti sufficienti. La valutazione dell'idoneità della prova spettava al giudice di merito e non poteva essere riesaminata in cassazione; un eventuale errore percettivo avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione. La società è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese di giudizio, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 8, comma 1, lett. b)
Sottrae ad imposizione IVA le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica Europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura.
L'onere di provare l'effettiva uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione grava sul cedente. La prova deve essere fornita, in via ordinaria, tramite il visto doganale sulla fattura o l'esemplare 3 del DAU munito dei timbri e visti dell'ufficio doganale di uscita.
D.P.R. n. 43/1973, art. 43 (Testo unico delle leggi doganali)
Quando l'esportatore non dispone della documentazione doganale ordinaria, la prova dell'esportazione può essere fornita con ogni mezzo dotato dei requisiti di certezza e incontrovertibilità, come un'attestazione di una pubblica amministrazione del Paese di destinazione. Non sono sufficienti, di regola, documenti di origine privata quali fatture o attestazioni bancarie.
Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 792, 793 e 795
Le disposizioni individuano la documentazione e le formalità doganali idonee a comprovare l'uscita delle merci dal territorio dell'Unione, in particolare l'esemplare 3 del DAU con timbro e visto dell'ufficio doganale di uscita.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione dello svolgimento del processo e una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto. È sufficiente una motivazione minima, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione è nulla solo quando sia apparente, totalmente incomprensibile o non consenta di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Non è necessaria una confutazione analitica di ogni singolo argomento delle parti.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione consente di denunciare violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti dalla norma, ma non permette di sostituire la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore percettivo relativo all'esistenza, al contenuto o alla natura di un documento, quando incide sulla decisione, deve essere fatto valere mediante revocazione e non attraverso una censura di violazione di legge in cassazione.
Massime di principio
- Nelle esportazioni non imponibili IVA, il cedente deve conservare e produrre una prova documentale ufficiale dell'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione; la semplice documentazione commerciale o bancaria normalmente non basta.
- Quando la dichiarazione di esportazione è effettuata tramite DAU, è essenziale disporre dell'esemplare 3 munito del timbro e del visto dell'ufficio doganale di uscita, oppure di altra certificazione ufficiale equivalente.
- In mancanza della documentazione doganale ordinaria, possono essere utilizzate attestazioni di autorità pubbliche del Paese di destinazione, purché siano certe, verificabili e incontrovertibili; non sono sufficienti dichiarazioni private del cliente, fatture o ricevute di pagamento.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente l'attendibilità o l'idoneità concreta dei documenti esaminati dal giudice di merito. La contestazione deve riguardare un effettivo errore di diritto o un vizio processuale ammissibile.
- Una sentenza tributaria non è nulla per motivazione insufficiente se, pur in forma concisa, consente di individuare i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della decisione.
- Se il giudice ha travisato l'esistenza o la natura di un documento, il rimedio può essere la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione fondato sulla violazione della norma sostanziale.
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