Sentenza n. 768/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva: - della Determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Sassari n. 173 del 23.1.2026, comunicata il 26.1.2026 ai sensi dell’art. 90, comma 1, del d.lgs, n. 36/2023, con la quale sono state approvate le risultanze della gara telematica indetta per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tratti della SP n. 1 e della SP n. 63 (CUP I95F24000710002 – CIG B96C45B9FE) ed è stata disposta l’aggiudicazione all’operatore economico Solinas Costruzioni di Solinas Cristina per l’importo netto di € 576.509,45; - di ogni altro atto inerente, presupposto e consequenziale, “anche se non conosciuto”, inclusi il verbale unico del seggio di gara, in data 23.12.2025, che ha ritenuto erroneamente completa e corretta la documentazione della controinteressata, e la graduatoria approvata; “e per sentir dichiarare il diritto all’aggiudicazione in favore della ricorrente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura negoziata per lavori di adeguamento e messa in sicurezza di tratti della SP n. 1 e della SP n. 63 in favore dell’operatore economico primo classificato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non avere dichiarato correttamente il subappalto qualificante necessario relativo alle categorie scorporabili OS10 e OS12A. Il disciplinare richiedeva, per tali categorie, la qualificazione obbligatoria e, in mancanza, il subappalto integrale al 100% del relativo importo. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 101 e 119 del d.lgs. n. 36/2023, dell’Allegato II.12 al medesimo decreto, del d.lgs. n. 209/2024 e della lex specialis, sostenendo che l’aggiudicataria, pur non essendo autonomamente qualificata per OS10 e OS12A, aveva indicato nel DGUE un subappalto pari al 49% dell’“importo contrattuale”, senza specificare il subappalto del 100% delle categorie scorporabili. Secondo la ricorrente, tale dichiarazione avrebbe integrato un requisito di partecipazione mancante e non sarebbe stata sanabile, pena la violazione della par condicio, dell’immodificabilità dell’offerta e del principio di autoresponsabilità. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per omessa o insufficiente esplicitazione delle ragioni dell’ammissione dell’aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l’aggiudicataria aveva dichiarato nella domanda di partecipazione di possedere la qualificazione SOA per OG3 e di fare ricorso al subappalto qualificante per OS10 e OS12A. Nel DGUE aveva poi indicato, nella parte relativa ai subappaltatori, lavorazioni riferite a OG3, OS10 e OS12A e una quota di subappalto del 49% sull’importo contrattuale. Secondo il Collegio, la formulazione è inequivocabile nel riferire il 49% all’intero appalto e non impedisce di comprendere che, all’interno di tale quota, fossero integralmente ricomprese le categorie OS10 e OS12A, il cui importo complessivo non superava il 7% dell’appalto. La lettura coordinata della domanda di partecipazione e del DGUE consente quindi di ricostruire senza incertezze la volontà dell’aggiudicataria di subappaltare il 100% delle lavorazioni scorporabili non coperte dalla propria qualificazione. Non vi è stata, pertanto, violazione della lex specialis né necessità di un’integrazione postuma dell’offerta; sono state respinte tutte le censure. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, ritenuti sussistenti dal Collegio.
art. 101 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla dichiarazione dell’aggiudicataria sul subappalto qualificante; la censura è stata respinta poiché le dichiarazioni complessivamente rese consentivano di individuare il subappalto integrale delle categorie scorporabili.
art. 119 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in materia di subappalto; il TAR ha escluso l’illegittimità dell’aggiudicazione ritenendo conforme alla lex specialis la dichiarazione resa.
Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023
La ricorrente lo ha richiamato con riguardo ai limiti della qualificazione dell’operatore per le categorie di lavorazioni; il TAR ha ritenuto comunque dimostrato il ricorso al subappalto qualificante per l’intero importo delle categorie non coperte.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa alla motivazione dell’ammissione è stata assorbita nella conclusione che la dichiarazione dell’aggiudicataria era chiara e conforme alla disciplina di gara.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la dichiarazione sul subappalto qualificante deve essere interpretata considerando unitariamente le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel DGUE, senza isolare una singola indicazione dal complessivo contenuto dell’offerta.
- L’indicazione nel DGUE di una percentuale di subappalto riferita all’intero importo contrattuale non esclude il subappalto integrale delle categorie scorporabili non coperte dalla qualificazione dell’operatore, quando l’importo di tali categorie rientri nella percentuale complessiva dichiarata e la volontà di subappaltarle integralmente emerga con chiarezza dagli atti di gara.
- Non sussiste violazione della lex specialis in materia di subappalto qualificante quando, mediante una lettura coordinata delle dichiarazioni dell’operatore economico, sia agevolmente ricostruibile l’impegno a subappaltare il 100% delle lavorazioni relative alle categorie scorporabili per le quali non possiede la qualificazione obbligatoria.
- L’esclusione per carenza della dichiarazione di subappalto qualificante non può essere disposta quando il contenuto complessivo della documentazione di gara consente di ritenere già espressa, e non integrata postumamente, la volontà dell’operatore di affidare in subappalto l’intero importo delle lavorazioni non coperte dalla propria qualificazione.
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