Cassazione Civile, Ordinanza n. 04957/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda volta a trattenere le somme percepite come indennità di disoccupazione agricola. Con l'unico motivo di ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente respinto la pretesa senza considerare che egli, pur cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli, chiedeva il riconoscimento delle prestazioni previdenziali connesse al rapporto di lavoro agricolo senza dover necessariamente proporre, neppure in via incidentale, una domanda di reiscrizione negli elenchi, indicata dall'INPS come presupposto costitutivo delle prestazioni stesse.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito il motivo di ricorso, perché ha rilevato che la copia autentica della sentenza impugnata depositata dal ricorrente era incompleta, mancando delle pagine 4 e 5. Poiché tali pagine apparivano contenere il nucleo motivazionale centrale della decisione di merito e quindi elementi decisivi per valutare la fondatezza del ricorso, la mancanza è stata equiparata alla mancata produzione del provvedimento impugnato. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese per la presenza dei presupposti di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 22 D.L. n. 7 del 1970
Norma invocata dal ricorrente per sostenere il diritto alle prestazioni previdenziali connesse all'attività di lavoratore agricolo; la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione per l'improcedibilità del ricorso.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità formalmente richiamato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 369, comma 2, c.p.c.
Il deposito di una copia autentica della sentenza impugnata priva anche di una sola pagina, quando la pagina mancante sia rilevante per la verifica della fondatezza dei motivi, viola tale disposizione e rende improcedibile il ricorso.
art. 152 disp. att. c.p.c.
Ricorrevano i presupposti per l'esonero dalle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la produzione della sentenza impugnata deve essere completa; la mancanza anche di una sola pagina può determinare improcedibilità quando quella parte del provvedimento sia necessaria per comprendere e valutare i motivi di ricorso.
- L'incompletezza della copia del provvedimento impugnato è equiparabile alla sua mancata produzione se impedisce al giudice di legittimità il controllo sulla rilevanza e fondatezza delle censure.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il giudice può non provvedere sulle spese se ricorrono specifiche ipotesi normative di esonero, ma resta dovuto il contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla legge.
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