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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22271/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che fosse riconosciuto come periodo di fungibilità della pena l'intervallo 06/05/2021 - 14/10/2021 durante il quale era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dal domicilio dalle ore 20:00 alle ore 06:00. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo che la prescrizione notturna non fosse arbitraria né estesa a tal punto da assomigliare agli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando che la misura cautelare applicata al FACCILONGO (divieto di allontanarsi dal domicilio nelle ore serali/notturne) non è assimilabile agli arresti domiciliari e quindi non è fungibile con la pena inflitta. La Corte ha ritenuto che la prescrizione non impediva lo svolgimento delle normali attività di vita, lavoro e cura della persona, e che il ricorrente non aveva fornito elementi concreti di arbitrarietà della misura. Conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la valutazione della fungibilità delle misure cautelari con la pena da eseguire; la giurisprudenza interpreta che l'obbligo di dimora non è fungibile salvo che sia accompagnato da prescrizioni arbitrarie tali da renderlo assimilabile agli arresti domiciliari.

  • Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012 (Bonaccorsi)

    ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, qualora sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (nella specie, la previsione del divieto di allontanarsi dall'abitazione estesa all'intera giornata) è fungibile con la pena inflitta

    La pronuncia chiarisce il principio secondo cui la fungibilità sussiste quando l'obbligo di dimora, per arbitrarietà e per durata/estensione, equivale di fatto agli arresti domiciliari.

  • Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016 (Curea)

    la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, non è fungibile, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari

    Conferma che la semplice prescrizione notturna non determina di per sé fungibilità; occorre che la misura abbia carattere arbitrario e prolunghi la permanenza domiciliare in modo impeditivo per la vita ordinaria.

  • Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021 (Lazzerini)

    gli elementi la cui valorizzazione consente di assimilare agli arresti domiciliari le restrizioni subite in forza della sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con annesso obbligo di permanenza domiciliare sono... l'arbitrarietà della prescrizione ... e l'estensione temporale della prescrizione, tale da impedire al prevenuto di attendere alle proprie ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria o altrui persona

    Sottolinea il duplice requisito (arbitrarietà e impatto temporale sulle attività ordinarie) necessario per ritenere la misura assimilabile agli arresti domiciliari.

  • Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021 (Cappella)

    Ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica ... quando vi sia una frattura logica evidente tra una premessa ... e le conseguenze che se ne traggono, e ... motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche

    Il principio citato definisce i limiti della censura per vizio di motivazione in cassazione: la sola deduzione di carenza di specificazione non è sufficiente se la motivazione è logica, coerente e supportata dagli atti.

Massime di principio

  • La misura cautelare dell'obbligo di dimora è fungibile con la pena solo se la prescrizione è arbitraria e/o tanto estesa da essere di fatto assimilabile agli arresti domiciliari.
  • Il divieto di allontanamento limitato alle ore notturne (es. 20:00-06:00) di norma non impedisce lo svolgimento delle normali attività di vita, lavoro e cura della persona e, pertanto, non è automaticamente considerato fungibile.
  • Per ottenere il riconoscimento della fungibilità è necessario fornire elementi concreti che dimostrino l'arbitrarietà della prescrizione o il suo impatto impeditivo sulla vita quotidiana; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • La valutazione sull'adeguatezza delle esigenze cautelari (motivazione del provvedimento genetico) non è riesaminabile in sede di cassazione contro una decisione sull'esecuzione, salvo che sussistano vizi manifesti di motivazione, illogicità o contraddittorietà evidenti.
  • Nel formulare istanze di riconoscimento di periodi di fungibilità è utile evidenziare in modo documentato come la prescrizione ha limitato concretamente le normali esigenze di vita (es. impedimento lavorativo, cure, relazioni familiari) e dimostrare l'assenza di specifiche esigenze cautelari che la giustificassero.

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