Cassazione Penale, Sentenza n. 640/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero che aveva respinto la richiesta di restituzione di cose sequestrate il 26/6/2024 nell'ambito di indagini per reati di associazione e frode. Il nodo centrale è se, quando il decreto di sequestro non indica in modo specifico le cose da sottoporre a vincolo e demanda alla polizia giudiziaria la loro individuazione, il vizio relativo alla mancata convalida possa essere dedotto in opposizione ex art. 263 c.p.p. oppure debba essere proposto tramite riesame. Il ricorrente ha inoltre contestato la motivazione del decreto rispetto alla pertinenzialità e proporzionalità del sequestro "esteso".
La decisione
La Corte ha ritenuto in parte fondato il ricorso. Ha confermato che, in sede di opposizione ex art. 263 c.p.p., il GIP non può sindacare il titolo genetico del sequestro (queste doglianze spettano al riesame), salvo che si deduca la sopravvenuta inefficacia del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria per mancata convalida. Nel caso concreto: il sequestro dei device (smartphone, PC) è stato ritenuto adeguatamente indicato nel decreto e quindi legittimo; diversamente, la copiosa documentazione selezionata dalla polizia giudiziaria sulla base di un generico riferimento a quanto "ritenuto utile ai fini delle indagini" richiedeva la convalida ai sensi dell'art. 355 c.p.p. Non essendovi stata convalida, il vizio relativo a quella documentazione poteva essere fatto valere con l'opposizione e pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla documentazione sequestrata nel verbale del 28/6/2024, disponendone la restituzione all'avente diritto; per il resto l'ordinanza è stata sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
art. 263 c.p.p.
Consente l'opposizione al decreto di rigetto della restituzione; può essere utilizzato per denunziare la sopravvenuta inefficacia del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria per mancata convalida, quando il decreto originario non aveva specificato gli oggetti e la p.g. li ha individuati autonomamente
art. 355 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di convalidare il sequestro disposto ed eseguito dalla polizia giudiziaria; l'omissione della convalida provoca l'inefficacia del sequestro eseguito e può essere fatta valere tramite la procedura di restituzione e, in caso di diniego, con opposizione ex art. 263 c.p.p.
art. 9 d.lgs. n. 9/2021
Attribuisce all'Ufficio del Procuratore Europeo Delegato il potere di emettere decreti di perquisizione e sequestro nell'ambito delle indagini europee, come esercitato nell'atto originario
art. 416, 476, 483, 615-ter, 640-bis c.p.
Indicano le fattispecie penali per le quali si svolgevano le indagini; rilevanti come oggetto dell'indagine ma non decisive per la valutazione processuale del mezzo cautelare nel provvedimento impugnato
Massime di principio
- Se il decreto di sequestro non individua specificamente gli oggetti e demanda la loro identificazione alla polizia giudiziaria, l'attività esecutiva della p.g. costituisce un titolo operativo la cui efficacia è subordinata alla successiva convalida dell'autorità giudiziaria; l'assenza di convalida può rendere inefficace il sequestro e giustificare la restituzione.
- L'opposizione ex art. 263 c.p.p. è lo strumento corretto per far valere la sopravvenuta inefficacia del sequestro eseguito dalla p.g. per mancata convalida; se il pubblico ministero nega la restituzione, il giudice può essere investito mediante opposizione.
- Nel giudizio di opposizione il GIP non può riesaminare il titolo genetico del sequestro (cioè la legittimità del provvedimento originario) salvo che si tratti di contestare l'efficacia del sequestro così come concretamente eseguito dalla p.g.; le doglianze che attengono esclusivamente al titolo originario spettano al giudizio di riesame.
- Quando il decreto originario indica in modo sufficientemente specifico categorie di beni (es. "device"), il relativo sequestro dei beni rientranti in quelle categorie, individuati in esecuzione, è normalmente valido e non soggetto a restituzione per vizio di titolo in sede di opposizione.
- Proceduralmente è consigliabile prima chiedere al pubblico ministero la restituzione ai sensi dell'art. 355 c.p.p.; in caso di diniego, proporre opposizione ex art. 263 c.p.p. per le ipotesi in cui l'inefficacia derivi dalla mancata convalida dell'atto esecutivo della p.g.
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